Comunicazioni per le opzioni di cessione e sconto in fattura con effetto moltiplicatore


  • Per gli ETS le comunicazioni devono essere compilate per ogni unità

    Con interventi edilizi eseguiti su più unità immobiliari, distintamente accatastate, da parte di un unico proprietario si rende necessario compilare e inviare una comunicazione per ogni intervento e per ciascuna unità. Per gli interventi eseguiti da determinati enti (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), la comunicazione deve essere compilata per ogni unità, anche in base al numero virtuale delle stesse, in applicazione del limite di spesa maggiorato.

    L’Agenzia delle entrate, sul proprio sito istituzionale e nella sezione relativa alle domande frequenti (FAQ del 12/10/2022), ha risposto a ulteriori quesiti concernenti, in particolare, la corretta compilazione del modello di comunicazione delle opzioni per le cessioni e sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del dl 34/2020.

    Il primo quesito fa riferimento alla fattispecie relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario, di cui alla lettera a), comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020 e richiede le indicazioni per una corretta compilazione del modello di comunicazione delle opzioni per la cessione e/o lo sconto in fattura.

    L’agenzia precisa che per ogni intervento la comunicazione deve essere compilata con le medesime modalità previste per gli interventi su parti comuni nei condomini e, quindi, chiede l’indicazione, nel campo “Condominio minimo”, del valore “2” (condominio minimo senza amministratore di condominio), nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato” il codice fiscale del proprietario, nel quadro “A”, nel campo “N. unità presenti nel condominio” l’indicazione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel campo “B” i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio e nel quadro “C” - “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI”, il codice fiscale del proprietario per ogni unità inserita nel quadro “B”.

    Nel secondo quesito si chiede come deve essere compilata la dichiarazione per le opzioni in presenza di interventi eseguiti su varie unità immobiliari, distintamente accatastate, ma possedute da un unico proprietario.

    In tal caso, l’Agenzia delle entrate precisa che per ogni intervento e per ciascuna unità immobiliare deve essere compilata e inviata una distinta comunicazione ma, in alternativa, se il tipo dell’intervento e il relativo limite di spesa risultano compatibili, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione come previsto per il condominio minimo senza amministratore, avendo cura di indicare, nel frontespizio il codice fiscale del proprietario in luogo del condomino incaricato alla trasmissione e i quadri “A”, “B” e “C” (sezione II) nonché “D” indicando il codice fiscale del proprietario, quale fruitore della detrazione cedibile, le varie unità immobiliari e i dati catastali a esse riferibili.

    Con il terzo quesito, invece, si è chiesto lumi sulla corretta comunicazione delle opzioni in presenza di particolari enti (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) che vogliono utilizzare i limiti di spesa maggiorati, di cui al comma 10-bis dell’art. 119 del dl 34/2020; in tal caso, si ricorda, il limite di spesa ammesso alla detrazione è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi che beneficiano della detrazione maggiorata del 110% e la superficie media di una unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI).

    L’Agenzia delle entrate, richiamando la relazione illustrativa al provvedimento che ha introdotto tale modalità di determinazione dei limiti di spesa per i detti enti, ricorda che è consentito applicare, agli interventi, un limite di spesa maggiorato, come quello previsto per le singole unità immobiliari, ma moltiplicato per un numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il detto fabbricato.

    Di conseguenza, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni potrà essere redatta per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata compilando e inviando una serie di comunicazioni del tipo previsto per gli interventi sulle singole unità abitative, ma in base al numero di unità abitative “virtuali”, utili per l’applicazione del limite di spesa maggiorato.

    In alternativa resta possibile, se il tipo di intervento e il limite di spesa risultano compatibili con il caso di specie, inviare una sola comunicazione come previsto in presenza di condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale dell’ente, nel quadro “A” il numero di unità “virtuali” e nei quadri “B”, “C” (sezione II) nonché “D”, i medesimi dati catastali e il codice fiscale dell’ente. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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