Bonus casa fruibili anche nel 2019


  • Confermati le detrazioni fiscali per la casa

    Bonus casa fruibili anche nel 2019. Le detrazioni, previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto dei mobili e per gli interventi di sistemazione a verde di giardini e terrazzi, sono prorogate anche per l’anno in corso, nelle modalità previste per l’anno appena trascorso. La novità riguarda l’obbligo di comunicazione telematica all’ENEA dei bonus che impattano sulla riqualificazione energetica, introdotta dal 2018, ma entrata a regime alla fine dello scorso periodo d’imposta.
    Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, infatti, sono confermate le aliquote della detrazione che sono state rimodulate dalla legge di bilancio 2018, mentre le novità sono state inserite nei commi 67 e 68, dell’art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019).
    Risparmio energetico. La detrazione si conferma, in linea generale, nella misura del 65% ma recenti provvedimenti, come la legge 205/2017, hanno rimodulato, riducendo al 50% il bonus, le aliquote della detrazione per le spese sostenute dall’1/1/2018, relative a finestre comprensive di infissi e alle schermature solari, alla stessa stregua delle spese relative agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a compensazione.
    Per gli interventi relativi agli impianti di climatizzazione, la misura del 50% della detrazione è determinata su un valore massimo di spesa pari a 30 mila euro, mentre quella del 65%, per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, è determinata su un valore massimo pari a 100 mila euro.
    Si conferma la rupartizione in dieci rate annuali di pari importo, necessario il pagamento tracciabile (bonifico bancario e/o postale), con esclusione di talune spese (oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti per le concessioni) dal quale risulti la causale, il codice fiscale di tutti i beneficiari della detrazione e il numero di partita Iva o del codice fiscale del beneficiario che ha eseguito i lavori e che subisce la ritenuta d’acconto dell’8%; per i titolari di reddito d’impresa non è necessario il bonifico ma i pagamenti possono essere eseguiti anche con altri mezzi di pagamento (assegni bancari, postali e ricevute bancarie).
    Entro novanta giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere all’ENEA in via telematica i dati inseriti nella certificazione energetica e, per determinati interventi, relativi al miglioramento dell’isolamento termico o per l’installazione dei pannelli solari, la scheda informativa (allegato “F” – dm 19/02/2007).
    Ristrutturazione. Prorogata a tutto il 2019 la detrazione del 50% per gli interventi indicati all’art. 16-bis, del dpr 917/1986, nel limite massimo di 96 mila euro.
    Con il comma 67, dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 è stata prorogata, e messa a regime con il comma 3, dell’art. 16-bis del Tuir, la detrazione, nel limite del 50% con il medesimo tetto di spesa, per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari collocate in fabbricati interamente recuperati da imprese edili.
    Tra gli interventi che beneficiano della detrazione in commento anche quelli relativi all’attuazione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica.
    La novità, introdotta dal comma 2-bis, dell’art. 16 del dl 63/2013 riguarda, anche per questo bonus, l’obbligo di comunicazione all’ENEA, ma limitatamente agli interventi dai quali deriva un risparmio energetico, peraltro contemplati anche nella guida recentemente aggiornata dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione è a carico del contribuente e, per gli interventi che si sono conclusi nell’intervallo tra l’1/1/2018 e il 21/11/2018, la comunicazione deve essere presentata entro il 19/02/2019 mentre per gli interventi conclusi dal 22/11/2018, la comunicazione deve essere inviata entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
    Mobili. Con riferimento al detto bonus, riformulato dalla legge 145/2018, è prevista la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2019 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a “A+”, destinati all’arredo di unità abitative oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1/01/2018.
    La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, il limite massimo delle spese è fissato in 10 mila euro e le stesse devono essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo, con pagamento tracciabile ma, in tal caso, con bonifico e carte di credito o di debito.
    Per l’acquisto di grandi elettrodomestici, per i quali deriva un risparmio energetico, ai fini del monitoraggio statale, è obbligatoria la comunicazione telematica all’ENEA, di cui al comma 2-bis, dell’art. 16 del dl 63/2013.
    Bonus verde. Il comma 68, dell’art. 1 della legge 145/2018, proroga anche la detrazione per la sistemazione di giardini e di terrazzi, introdotta nel 2018, destinata a sostenere le opere eseguite da persone fisiche private per i giardini, anche pensili e balconi.
    Quindi, anche per il 2019, le spese documentate, peraltro non ancorate a nessun intervento ulteriore (risparmio energetico o ristrutturazione edilizia), godono della detrazione del 36% fino a un ammontare complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo; destinatari del bonus sono i proprietari, anche nudi proprietari o titolari di diritti reali, detentori dell’unità abitativa, inquilini e comodatari.
    La detrazione in commento spetta per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’intervento eseguito.
    Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari a uso abitativo e sulle parti a comune esterne degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. e la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
    Il pagamento può essere eseguito con qualsiasi mezzo ovvero mediante bonifici, bancomat, carte di credito e assegni e nella fattura non devono essere indicati gli estremi della legge, ma il documento deve ricondurre la spesa tra quelle agevolabili.
    Risultano applicabili anche le disposizioni, di cui ai commi 5, 6 e 8 dell’art. 16-bis del Tuir che prevedono la riduzione al 50% del bonus per gli immobili utilizzati promiscuamente, il cumulo della detrazione, ridotta al 50%, con quelle disposte per gli immobili vincolati e il trasferimento del bonus residuale in capo alla persona fisica (acquirente o erede) che conserva la detenzione dell’unità immobiliare. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
     


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