Benefici premiali per adesione al concordato preventivo biennale subito fruibili


  • L'applicazione già con la dichiarazione IVA 2024

    Doppio e immediato vantaggio ai fini IVA per quanto riguarda i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024/2025.

    Esonero dall’apposizione del visto di conformità e limite innalzato a 70.000 euro, in luogo di 50.000 euro annui, anche per il 2024.

    L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 24 febbraio, ha fornito un opportuno chiarimento (FAQ del 24 febbraio 2025) relativamente alle agevolazioni previste ai fini Iva dal comma 11, dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017 (benefici premiali per i soggetti Isa), per i contribuenti che hanno aderito al patto con il Fisco per il biennio 2024/2025.

    Preliminarmente, come indicato nella risposta, si evidenzia che il richiamato comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017 riconosce, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale e in applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa), taluni benefici e, in particolare, l’esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva per un ammontare non superiore a 70.000 euro annui e l’esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

    Si aggiunga che il comma 3 dell’art. 19 del d.lgs.13/2024, che ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), dispone che, per i periodi d'imposta oggetto dell’accordo, sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'Iva, indicati, appunto, nel richiamato comma 11 dell’art. 9-bis.

    Appare chiaro che l’applicazione del citato regime premiale, applicabile alla generalità dei contribuenti, deve ritenersi spettante, in estensione, anche nel caso di mancato raggiungimento del punteggio Isa, utile per beneficiare del detto regime premiale, sempreché il contribuente abbia aderito all’accordo con il Fisco, in relazione al fatto che il reddito proposto concretizza il massimo livello di affidabilità del soggetto e che, appunto, sono presenti le disposizioni richiamate, di cui al comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. 13/2024, le quali dispongono che “per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

    La detta estensione, peraltro, è stata confermata, a suo tempo e in sede interpretativa, anche dall’Agenzia delle Entrate con altra risposta (FAQ del 25 ottobre 2024).

    La conseguenza, quindi, è che il contribuente, che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB), guadagna l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di ammontare non superiore a 70.000 euro annui, relativamente all’Iva, e per un importo non superiore a 50.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dall’ottenimento della garanzia per i rimborsi Iva di ammontare non superiore a 70.000 euro, oltre ad altri benefici (disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, decadenza anticipata di un atto per le attività di accertamento e la disapplicazione della disciplina sul reddito sintetico).

    Posto quanto sopra, quindi, si poneva il problema della concreta applicazione (a livello temporale) dei benefici premiali, soprattutto per i contribuenti che, già nella prima fase, hanno aderito al patto con il Fisco per il biennio 2024/2025.

    L’Agenzia delle Entrate, quindi, su questa criticità ha fornito la propria interpretazione, ritenendo che i contribuenti interessati possano avvalersi dei detti benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, poiché l’adesione all’accordo è eseguita nel corso di detto primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello dichiarativo Iva.

    Di conseguenza, secondo l’agenzia, in tal caso non si realizza un “buco” temporale tra la presentazione della dichiarazione Iva e la presentazione dei modelli Isa che giustifichi l’applicazione differita delle citate agevolazioni ai fini Iva, per coloro che ottengono determinati voti con la pagella ISA.

    Concludendo, quindi, sul caso in commento l’Agenzia delle entrate precisa che se l’adesione al concordato preventivo risulta effettuata nel 2024, il beneficio dell'esonero dall’apposizione del visto di conformità può trovare la corretta applicazione già con riferimento al credito Iva che emerge dalla dichiarazione Iva 2025, riferibile all’anno di imposta 2024, e che la detta agevolazione, se riferibile ai soggetti che hanno aderito al concordato, debba essere considerata tenendo conto del limite più elevato pari a 70.000 euro annui. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)

     


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