Al via l'operatività del "Registro dei titolari effettivi" delle società commerciali e degli enti di diritto privato


  • Termine per le comunicazioni fissato all'11 dicembre 2023

    È stato pubblicato recentemente, e più precisamente il 9 ottobre 2023 nella Gazzetta Ufficiale n. 236, il decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 29 settembre 2023 che definisce la piena operatività del “Registro dei titolari effettivi”.

    Il termine per l’invio della comunicazione è stato fissato all'11 dicembre 2023, in quanto le prime comunicazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto.

    Il soggetto obbligato è tenuto a fornire, per scritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al consulente di adempiere agli obblighi.
    I soggetti obbligati all'adempimento sono le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., s.r.l., cooperative e società di mutuo soccorso), le persone giuridiche private (fondazioni, associazioni riconosciute e comitati riconosciuti), i trust (trattasi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui al comma 3 del d.lgs. 231/2007 e i soggetti ad essi assimilati.

    I dati del titolare effettivo da comunicare sono il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale e la comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio “DIRE” del Registro delle imprese.

    Eventuali variazioni inerenti alla titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (per esempio, cessione quote, cambiamento dell’organo amministrativo della società e quant’altro).

    I dati e le informazioni dovranno essere confermati entro dodici mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro conferma.

    Per le società tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il Registro delle imprese, la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.
    La comunicazione va inviata direttamente e firmata digitalmente dal legale rappresentante e non può essere delegata, ad esempio, all’intermediario, che potrà comunque assistere nell’adempimento; il legale rappresentante dovrà pertanto essere dotato di firma digitale.

    L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103,00 a 1.032,00 euro.

    Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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