Per la società committente è necessario contabilizzare il costo dell’investimento eseguito al netto dello sconto


  • OIC detta le regola per la registrazione in contabilità dei bonus edilizi

    Se la società committente, per tutti i bonus edilizi e non soltanto con riferimento alla detrazione maggiorata del 110%, opta per lo sconto in fattura, contabilmente deve rilevare il costo dell’investimento eseguito, al netto dello sconto ottenuto.

    Questa una delle ulteriori indicazioni introdotte nella versione definitiva della “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” che parte da una richiesta di parere formulata dall’Agenzia delle entrate avente a oggetto le modalità di contabilizzazione per le imprese, che applicano i principi contabili nazionali (OIC), del superbonus del 110% e delle altre detrazioni fiscali, maturate a fronte di interventi edilizi.

    Con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti indicati alla società committente è riconosciuta una detrazione d’imposta da scomputare in quote annuali sull’Ires di periodo o da cedere; il detto beneficio fiscale ammette due possibili realizzazioni mediante l’istituto della detrazione o mediante cessione.

    Come indicato nel documento richiamato, il credito deve essere contabilizzato per le sue caratteristiche come un contributo in conto impianti e deve essere iscritto in bilancio (OIC 16 § 87-88) nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

    Come contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi alternativi (OIC 16) ovvero l’imputazione in riduzione dell’investimento sostenuto o l’iscrizione di un risconto passivo, rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta.

    Con la versione definitiva viene ulteriormente precisato che, nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura, contabilmente deve rilevare il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.

    Il documento precisa, inoltre, che occorre tenere conto che a tale credito si applicano tutte le disposizioni in tema di valutazione dei crediti previste dall’OIC 15 e che, in sede di rilevazione iniziale, l’OIC 15 (§ 41) prevede che, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.

    Dopo l’iscrizione iniziale, la società rileva un provento finanziario, determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito; il provento finanziario è, quindi, rilevato lungo il periodo di tempo (per esempio, cinque anni nel caso del 110%) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

    L’OIC 15 (§ 51) prevede che se la società, successivamente alla rilevazione iniziale, rivede le proprie stime dei flussi finanziari futuri, la stessa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari; nel caso in cui il contributo ricevuto sia relativo a beni iscritti nelle rimanenze si rende applicabile l’OIC 13 (§ 14) il quale prevede che le rimanenze siano iscritte al netto del contributo.

    La società commissionaria, che ha realizzato l’investimento e che ha concesso uno sconto in fattura al cliente, deve iscrivere il ricavo in contropartita a un credito corrispondente alla somma dell’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto dell’OIC 15 (§ 4), e il valore di mercato del bonus, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato (OIC 15 § 31).

    Con la cessione del credito, la società cedente deve rilevare nel conto economico, come onere o provento, la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione mentre la società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso deve rilevare nei proventi finanziari (voce C16d) l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione e negli oneri finanziari (voce C17) l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione; la società cessionaria, per effetto dell’acquisizione, e diversamente da quanto indicato nella bozza iniziale, rileva in bilancio un credito tributario valutato (OIC 15), potendo utilizzare il credito tributario in compensazione o cederlo.

    Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, si rendono applicabili le regole generali, fatta salva la possibilità per quest’ultime di non applicare il costo ammortizzato mentre restano salve le disposizioni dell’OIC 15 sulle informazioni da indicare in nota integrativa, con riferimento ai criteri applicati nella valutazione dei crediti e sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti, se si tratta in tal caso di società committenti (OIC 16 § 90). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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