Per la fuoriuscita dal regime forfetario si fa solo riferimento al regime di cassa sia per l'imposizione diretta che per l'Iva


  • Ruolo di sostituto a decorrere dal primo pagamento successivo alla fuoriuscita

    Per la fuoriuscita dal regime forfetario si fa riferimento al momento dell’incasso come unico criterio rilevante e, quindi, sia ai fini dell’imposizione diretta che ai fini Iva, anche per l’applicazione delle ritenute.

    Così l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 5/12/2023 n. 32/E ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte al regime forfetario dalla legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) che ha innalzato la soglia di ricavi e/o compensi ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime, prevedendo anche una specifica ipotesi di fuoriuscita dal regime in corso d’anno.

    Innanzitutto, la fattura che comporta il superamento del limite di euro 100.000 in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve indicare l’Iva a debito.

    Se, invece, l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini Iva devono essere assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e il contribuente dovrà integrare la fattura alla quale l’incasso si riferisce, sebbene emessa antecedentemente all’incasso medesimo. 

    Si ricorda, ulteriormente, che soltanto per i contribuenti che, nell’anno 2021, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, è entrato in vigore dall’1/07/2023 l’obbligo di fatturazione elettronica; per tutti gli altri soggetti in regime forfetario l’obbligo decorrerà dall’1/01/2024, a prescindere dall’entità dei ricavi e/o compensi conseguiti nel 2022.

    I compensi percepiti dal lavoratore autonomo, in precedenza in regime forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta e, sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, lo stesso professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute.

    Il lavoratore autonomo assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del predetto limite, anche laddove l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta.

    Per i soggetti in obbligo solo dal 2024, l’eventuale superamento della soglia di euro 100.000 euro nel 2023 comporta, come conseguenza dall’uscita dal regime, l’immediato sorgere dell’obbligo di fatturazione elettronica con l’indicazione dell’Iva, con effetti a partire dall’operazione che porta al superamento della citata soglia.

    Nel momento in cui si supera la soglia di euro 100.000, il reddito deve essere determinato con le modalità ordinarie per l’intera annualità in cui si è superata la soglia citata e sarà assoggettato a Irpef e relative addizionali.

    Il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’Iva inizialmente non detratta per applicazione del regime forfetario e, diviene rettificabile, per effetto del superamento del limite di euro 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione Iva relativa all’anno del superamento, in applicazione del comma 3 dell'art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972.

    L’eventuale mancata rettifica non deve avere riflessi ai fini della determinazione del reddito, atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’Iva non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, ma da una mera valutazione discrezionale del contribuente.

    L’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati è rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni (si rimanda alle circolari n. 73/E/2007 e 17/E/2012).

    Infine, il contribuente che, nel 2024, consegue ricavi o percepisce compensi entro la soglia di cui al comma 54 della legge 190/2014 potrà, sussistendone i presupposti, rientrare nel regime forfetario a partire dal 2025 anche se, nel 2023, ha superato la soglia di euro 100.000. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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