Con la carente o omessa comunicazione ENEA non si perdono le detrazioni fiscali


  • I giudici di merito hanno evidenziato l'assenza di una norma sanzionatoria

    Nessuna disposizione determina la decadenza delle agevolazioni relative alle detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, in particolare di efficientamento energetico, per carente o tardiva comunicazione all’Enea.

    Così i giudici aditi della Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Emilia nella sentenza 46/2024, depositata lo scorso 12 febbraio 2024.

    Un contribuente ha presentato ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate per Irpef, oltre a sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2017, per recupero della detrazione d’imposta determinata sulla spesa relativa a interventi di efficientamento energico, per effetto della tardività della comunicazione all’Enea dei dati, di cui al comma 1-bis dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007.

    Si ricorda, peraltro, che, anche in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e al bonus mobili, a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere trasmessa telematicamente all'Enea la detta comunicazione, ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 16 del D.L. 63/2013; la comunicazione riguarda, quindi, tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del D.L. 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico, come prevedeva la precedente formulazione della norma contenuta nel comma 2-bis, ante modifiche introdotte dal D.L. 36/2022.

    La comunicazione all'Enea deve essere trasmessa entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e si evidenzia, ulteriormente, che, con il comunicato dell’Enea del 10 gennaio 2024, è stato reso noto che, a partire dal 26 gennaio scorso, risulta operativo il portale aggiornato (https://bonusfiscali.enea.it) che consente la trasmissione telematica della documentazione relativa agli interventi di efficienza energetica, con data di fine lavori fissata a partire dal 1° gennaio 2024.

    Fatta questa necessaria puntualizzazione, nella fattispecie oggetto della sentenza in commento, l’Agenzia delle entrate ha rilevato l’illegittimità dell’utilizzo della detrazione, più volte prorogata, per l’acclarata tardività nella presentazione del modello da inviare all’Enea, richiamando giurisprudenza di legittimità (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 34151/2022) e rilevando che l’omessa preventiva comunicazione è da ritenersi causa di decadenza dell’agevolazione, poiché l’adempimento richiesto è finalizzato ad impedire eventuali frodi, giacché consente di verificare l’esecuzione dei lavori indicati.

    I giudici aditi, prendendo atto dei contenuti del ricorso e dei contenuti della costituzione in giudizio delle Entrate, nella sentenza richiamano, letteralmente, la legislazione primaria e secondaria (commi 348 e 349, dell’art. 1 della legge 296/2006), con i quali si stabilisce che la detrazione sul risparmio energetico è concessa, nelle modalità indicate dall’art. 1 della legge 449/1997, a condizione che vi sia rispondenza nell’intervento previsto e asseverato dal tecnico abilitato e che il contribuente sia in possesso della certificazione energetica dell’edificio, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 192/2005, o di un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato nel quale siano indicati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare e i valori massimi ammissibili, come indicati dalla legislazione vigente.

    Nel comma 1-bis del richiamato art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 del ministero dell’economia e delle finanze, inoltre, si richiede, ai fini della fruibilità della detrazione, che i contribuenti devono ottenere l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica indicati, trasmettendo all’Enea entro i novanta giorni successivi alla conclusione dei lavori, la comunicazione prevista, ottenendo la relativa ricevuta di trasmissione.

    Per i giudici aditi, quindi, come evidenziato dalle disposizioni richiamate e analizzate (semplice e piana lettura delle norme) la legislazione primaria non prevede alcun obbligo posto a carico dei contribuenti e la legislazione secondaria, che prevede sicuramente l’obbligo di trasmissione della comunicazione all’Enea, non introduce alcuna sanzione per la tardività e/o l’omissione del modello, con la conseguente inapplicabilità di qualsiasi sanzione non prevista normativamente.

    Quindi, concludendo, i giudici di primo grado ritengono che nessuna disposizione normativa prevede la decadenza dell’agevolazione, in presenza di carente o tardiva trasmissione della comunicazione nel termine dei novanta giorni, con la conseguenza che il ricorso del contribuente deve essere accolto, a prescindere dall’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione richiamato dall’Agenzia delle entrate. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia