Comunicazione per cambio depositario delle scritture possibile anche per il vecchio professionista


  • Delega unica al professionista con lunga validità

    Comunicazione telematica per la cessazione della tenuta delle scritture contabili a cura del vecchio professionista, previa comunicazione al cliente.

    E delega unica, con validità lunga (31 dicembre del quarto anno successivo alla data di conferimento), agli intermediari abilitati per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate.

    Queste le due novità introdotte dal d.lgs. 8/01/2024 n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2024 n. 9, che ha previsto una semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, immediatamente in vigore ma in attesa dei necessari provvedimenti direttoriali che dovranno approvare i modelli e le modalità di applicazione delle disposizioni in commento.

    Con l’inserimento del comma 3-bis nell’art. 35 del D.P.R. 633/1972 (decreto Iva), a cura dell’art. 4 del provvedimento sulle semplificazioni (d.lgs. 1/2024) è stato disposto che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati, libri, registri, scritture e altri documenti, in caso di cessazione dell’incarico, nei successivi sessanta giorni, dalla scadenza del termine per eseguire la comunicazione di variazione (ovvero entro i trenta giorni), quindi entro un massimo di novanta giorni dall’avvenuto cambio di professionista incaricato, il depositario deve procedere con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessazione dell’incarico.

    Come appena indicato, quindi, il depositario cessato deve attendere il decorso dei trenta giorni e, innanzitutto, deve inviare una comunicazione al cliente, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo avvisa di essere in procinto di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico.

    Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine richiesto (trenta giorni dalla cessazione) il depositario, assolto l’obbligo comunicativo, procede con l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tenendo presente che si presume, quale luogo di detenzione dei libri e della documentazione, il domicilio fiscale del contribuente che non può che essere quello indicato a suo tempo, in assenza di variazioni intercorse e tempestivamente comunicate, al momento della sottoscrizione del mandato.

    La comunicazione, resa dal depositario, sarà disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

    Sul punto, però, siamo in attesa del provvedimento con il quale sarà approvato il modello di comunicazione e saranno definite le modalità di trasmissione telematica della variazione, che dovrà essere emanato entro il prossimo 12 aprile; è disposto, infatti, che il provvedimento direttoriale sia emanato entro novanta giorni a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Un’ulteriore novità, destinata ai professionisti, è stata definita con il successivo art. 21 del medesimo provvedimento sulle semplificazioni e riguarda la delega unica per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate.

    Posto che, anche in questo caso, siamo in attesa del provvedimento direttoriale dell’agenzia, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento (entro il 12 maggio 2024) per rendere effettiva la novità, a breve i contribuenti potranno delegare gli intermediari ad utilizzare i servizi resi disponibili dalle agenzie (sia dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agenzia delle Entrate-riscossione).

    Preliminarmente, si ricorda che gli intermediari sono quelli individuati dal comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 ovvero quei professionisti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica per i propri clienti attraverso il servizio Entratel (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e quant’altro).

    La delega conferita, per previsione legislativa, scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata conferita, salvo revoca e la rinuncia dovrà essere comunicata telematicamente, non solo dal contribuente ma anche dall’intermediario delegato che comunicherà, sempre telematicamente, la propria rinuncia.

    Sul punto, come indicato anche nella relazione di accompagnamento, si rende necessario che il delegante indichi puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega ma, nel contempo, la detta delega semplifica il lavoro dei professionisti incaricati fissando un termine unico di scadenza della validità, fatta salva l’ulteriore possibilità, per il contribuente, di revocare espressamente la detta delega. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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