L'Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente può scegliere di fruire di una sola tipologia di bonus edilizi


  • In caso di trasferimento dell'unità abitativa l'avente causa può beneficiare del superbonus

    Se per il medesimo intervento risulta possibile usufruire, ancorché astrattamente, sia della detrazione maggiorata del 110% sia di altre misure, il contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni fruibili, rispettando ogni adempimento prescritto in relazione a quella scelta. E, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale, l’acquirente o il donatario può fruire, nel rispetto di determinate condizioni, del superbonus con riferimento alle spese sostenute dal dante causa.

    È stata pubblicata, il 26 giugno scorso, la circolare 17/E che contiene la terza parte delle principali novità normative e interpretative che nel corso del 2022 hanno riguardato i bonus edilizi, da quello concernente il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 fino al bonus verde, di cui ai commi da 12 a 15, dell’art. 1 della legge 205/2017.

    Il corposo documento (195 pagine) è stato sviluppato da un tavolo tecnico istituito dall’Agenzia delle entrate e dalla Consulta nazionale dei CAF e contiene, in modo estremamente puntuale, l’elencazione di tutta la documentazione necessaria per fruire delle detrazioni edilizie, comprese le dichiarazioni sostitutive, che ogni contribuente deve ottenere, conservare e consegnare ai professionisti e ai CAF anche per il rilascio del visto di conformità.

    Possono fruire delle detrazioni, in linea generale, tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (circ. 57/E/1998, § 2), legittimati in quanto proprietari o titolari altri diritti reali.

    Le detrazioni, quindi, spettano a tutti coloro che detengono l’immobile, a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il detto avvio mentre la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se necessari, o da una dichiarazione sostitutiva, predisposta nei modi e nei termini indicati dal D.P.R. 445/2000.

    Tra le numerose indicazioni, anche specifiche per ogni agevolazione, si ricorda che se per il medesimo intervento è possibile fruire sia della detrazione maggiorata del 110% (superbonus) sia di altre misure (ecobonus, sisma bonus o altro), il contribuente è obbligato a scegliere soltanto una delle agevolazioni utilizzabili, rispettando necessariamente gli adempimenti prescritti dalla stessa agevolazione; per esempio, alcuni interventi trainanti possono anche rientrare fra le spese ammesse alle agevolazioni per la riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del dl 63/2013 o per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986, con la conseguenza che, in detti casi, il contribuente non può cumulare le varie agevolazioni ma è chiamato a scegliere quale agevolazione intenda utilizzare.

    Nel documento, inoltre, si ricorda che in caso di trasferimento dell’unità immobiliare residenziale per atto tra sulla quale sono stati realizzati gli interventi, l’acquirente o donatario può godere, a determinate condizioni, della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), con riferimento alle spese sostenute dal dante causa.

    Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (“trainanti” o “trainati”), come stabilito all’art. 9 del D.M. 6/08/2020, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i restanti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare; stessa possibilità per gli interventi antisismici beneficiari della detrazione maggiorata poiché, ai sensi del comma 8 dell’art. 16-bis del Tuir, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

    Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (“trainanti” o “trainati”), la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

    Infine, ai fini del superbonus, si ricorda che il pagamento delle spese per gli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, deve essere eseguito, come avviene anche per altri bonus, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce; tale obbligo non riguarda, però, i soggetti esercenti attività d'impresa. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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