Contribuenti chiamati a rideterminare il reddito del 2023 per aderire al concordato preventivo biennale (CPB)


  • Queste le indicazioni rinvenibili dal modello CPB 2024/2025 pubblicato

    Contribuenti chiamati a rifare i calcoli per la determinazione del proprio reddito per il periodo d’imposta 2023 al fine di inviare correttamente i dati richiesti per ottenere la proposta di concordato preventivo biennale (CPB).

    Questo si evince chiaramente dalle istruzioni al modello per la comunicazione dei dati rilevanti che, si ricorda ulteriormente, costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati per l’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA).

    Preliminarmente, si ricorda che i potenziali fruitori del concordato sono i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo ma le disposizioni di riferimento non operano alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito, per cui possono avvalersi del concordato tanto soggetti Irpef, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), quanto i soggetti IRES, come le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate.

    Il nuovo istituto, di cui agli articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 13/2024 è, quindi, destinato ai soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (Isa) e ai contribuenti in regime forfetario, di cui alla legge n. 190/2014; per tali ultimi contribuenti, il concordato si rende applica in via sperimentale limitatamente al periodo d'imposta 2024.

    Si evidenzia, quindi, che non potranno aderire al concordato i contribuenti che non hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2023, anche per effetto delle cause di esclusione indicate per il detto periodo d’imposta.

    Il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, non deve avere debiti tributari (art. 10 del d.lgs. n. 13/2024) o deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta e, in aggiunta, non deve aver omesso l’invio della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, non deve aver subito condanne per uno dei reati tributari, di cui al d.lgs. n. 74/2000, o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e non deve aver iniziato la propria attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta; le condizioni appena indicate, peraltro, devono essere confermate con la compilazione dei primi tre righi del modello CPB 2024/2025 (da P01 a P03).

    Come si evince dalle istruzioni e dal modello (righi da P04 a P09), inoltre, il reddito (e il valore della produzione netta ai fini Irap) su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a duemila euro, è quindi pari al reddito rettificato dalle componenti di natura straordinaria.

    Quindi, con riferimento al reddito di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta 2023, i contribuenti devono mettere mano nuovamente alla propria dichiarazione, duplicando quella relativa al 2023 e purificando il reddito dichiarato dalle plusvalenze e minusvalenze, di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 dell'art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 e dai redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del medesimo TUIR.

    Stesso discorso, per i contribuenti che determinano il proprio reddito con i criteri del reddito d’impresa, di cui agli articoli 56 e 66 del TUIR giacché il reddito dichiarato per il 2023 deve essere determinato al netto delle plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR, delle sopravvenienze attive, di cui all'art. 88 del medesimo testo unico, delle minusvalenze e sopravvenienze passive, di cui all'art. 101 del TUIR e dei redditi o quote di reddito da partecipazione in società, associazioni, enti o Geie e delle perdite fiscali, di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR.

    I contribuenti che applicano il regime forfetario, invece, non dovranno considerare i contributi previdenziali obbligatori deducibili.

    Con la corretta indicazione di questi dati, infine, il software dovrà sputare (terza sezione, righi da P06 a P09) il valore del reddito e del valore della produzione netta Irap, rispettivamente per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e il contribuente, barrando l’ultima casella inserita nel modello (rigo P10), dichiarerà di accettare o meno la proposta formulata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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