Irap dovuta solo per le attività agricole eccedenti il reddito agrario


  • Fal 2016 i produttori agricoli non pagano più l'Irap

    Per le attività di agriturismo, quelle di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto di mangimi e per le altre attività connesse all’esercizio delle attività agricole, rientranti nell’art. 56-bis del dpr 917/1986, Irap sempre dovuta.
    L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18 maggio 2016 n. 20/E, è intervenuta a commento delle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che interessano anche il comparto agricolo.
    Le prime precisazioni (§ 3) riguardano la tassazione delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui al comma 910, dell’art. 1 della citata legge di bilancio.
    In estrema sintesi, viene modificato, con il comma precedentemente richiamato, il comma 423, dell’art. 1, della legge 266/2005, con la previsione che, dal 2016, la produzione e cessione dell’energia da fonti rinnovabili si considerano “assorbite” dal reddito agrario e quindi tassate su base fondiaria, sino a 2.400.000 Kwh annui, per quelle agroforestali e sino a 260.000 Kwh annui, per quelle fotovoltaiche.
    Le originarie disposizioni contenute nel comma 423, dell’art. 1, della legge 266/2005 stabilivano che, tra le attività produttive di reddito agrario, era compresa la produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche, a condizione che fossero utilizzati prodotti provenienti “prevalentemente” dal fondo; un datato documento di prassi (circ. 44/E/2004) aveva precisato che il requisito della prevalenza risultava soddisfatto quando la quantità di prodotti ottenuti “direttamente” dall’attività agricola era superiore a quella acquistata da terzi, utilizzando, alternativamente, un parametro quantitativo o di valore, in tale ultimo caso in presenza di beni non omogenei.
    Superati i citati limiti, la tassazione avviene in via “forfetaria”, mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività pari al 25%, sempre che risulti rispettato il criterio della “prevalenza”, come indicato in un precedente documento di prassi (circ. 32/E/2009).
    Infatti, la circolare 32/E del 2009, richiamata dalle Entrate, emanata di intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, aveva indicato taluni requisiti necessari per poter qualificare, la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, come attività connessa, produttiva di reddito agrario; in sintesi, si doveva tenere conto della potenza nominale complessiva (200 Kw), della collocazione dell’impianto (integrato o meno), del volume d’affari derivante dall’attività agricola e degli ettari di terreno utilizzato per l’esercizio delle attività agricole.
    In mancanza del rispetto del requisito di “connessione” alle attività agricole, come appena indicato, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la quota di reddito eccedente i detti limiti, trovano applicazione le regole “ordinarie” in materia di reddito d’impresa; di fatto, per la produzione eccedente si procede con la determinazione del reddito per contrapposizione tra ricavi e costi.
    Sul tema del tributo regionale (Irap), l’agenzia conferma che le imprese agricole che producono energia elettrica e calorica oltre i limiti prescritti dal citato comma 423, devono assolvere l’imposta con l’aliquota ordinaria pari al 3,9%, in luogo di quella ridotta (1,9%) che resta applicabile “limitatamente” alle attività rientranti nel reddito agrario e, di conseguenza e per quanto indicato nella più recente circolare (circ. 20/E/2016), alla produzione e cessione di energia che, pur qualificata come connessa, resta al di sotto dei limiti individuati dal citato comma 423, dell’art. 1, legge 266/2005.
    Il valore della produzione netta può, come indicato, essere determinata anche con un criterio forfetario (25% dei corrispettivi registrati e/o soggetti a registrazione), aggiungendo al valore così determinato l’ammontare delle retribuzioni per il personale dipendente, i compensi assegnati ai collaboratori coordinati e continuativi e quelli occasionali, nonché l’ammontare degli interessi passivi, mentre per la produzione eccedente, la base imponibile ai fini Irap deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni, di cui agli articoli 5 e 5-bis, d.lgs. 446/1997, in relazione alla forma giuridica rivestita dal produttore agricolo.
    Tale indicazione deve essere coordinata con l’ulteriore novità introdotta dal comma 70, dell’art. 1, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016) che ha comportato l’eliminazione di ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole nell’art. 3, del d.lgs. 446/1997, istitutivo del tributo regionale (Irap) e l’abrogazione del comma 1, dell’art. 45, del decreto Irap che fissava all’1,9% l’aliquota per il comparto dei produttori agricoli e assimilati.
    Infatti, non devono ritenersi più soggetti passivi del tributo i soggetti che esercitano un’attività agricola nei limiti indicati dall’art. 32 del TUIR, le cooperative agricole e i loro consorzi che forniscono servizi nel comparto della selvicoltura e delle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all’art. 8, d.lgs. 227/2001, e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’art. 10, dpr 601/1973.
    Pertanto, dal periodo imposta 2016 (per i solari), l’Irap non è più dovuta sulle attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta, compresa pertanto la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientranti nei limiti indicati in precedenza, anche se qualificabili come “attività connesse”, sempre che la stessa sia assorbita dal reddito agrario.
    Resta, al contrario, dovuto il tributo regionale, come ben evidenziato dalle Entrate nella circolare in commento, per le attività esercitate dall’imprenditore agricolo, di cui all’art. 2135 c.c., per le attività agrituristiche (si applica da sempre l’aliquota Irap ordinaria del 3,9%), per le attività di allevamento eccedenti i limiti imposti dalla lettera b), comma 2, dell’art. 32 del Tuir (terreno insufficiente a produrre almeno ¼ dei mangimi) e per le attività connesse, di cui all’art. 56-bis del Tuir (produzione eccedentaria di vegetali in serra, forniture di servizi e attività di manipolazione e trasformazione di prodotti diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale biennale, di cui alla lettera c), comma 2, dell’art. 32 del Tuir. EC NEWS - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata) 
     


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