Denuncia all'Autorità giudiziaria per le comunicazioni di cessione dei bonus edilizi non autorizzate dai contribuenti


  • L'Agenzia delle Entrate potrà intervenire solo dopo la denuncia

    Se il contribuente ritiene che, a suo nome e sua insaputa, sia stata inviata una comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura dei bonus edilizi, lo stesso deve denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria anche al fine di ottenere l’intervento diretto dell’Agenzia delle entrate.

    Con la recente circolare 33/E/2022 (§ 6), l’Agenzia delle entrate ha trattato un argomento rubricato semplicemente “rapporti tra cedente e cessionario” ma con risvolti importanti e contenuti da attenzionare.

    Preliminarmente, infatti, l’agenzia si “sfila” dai rapporti tra le parti in causa (cedente e cessionario) confermando che si tratta di un rapporto di natura privatistico intercorrente, appunto, tra i detti soggetti con la conseguenza che le Entrate non si possono sostituire al cessionario che non esegua il rifiuto o l’accettazione del credito e non può intervenire per eseguire l’annullamento delle comunicazioni delle opzioni, o dei relativi effetti, sulla base di una richiesta unilaterale, dopo la messa a disposizione dei crediti a favore del cessionario.

    Si ricorda, in effetti, che già con un documento di prassi precedente (circ. 23/E/2022 § 5.3), in tema di responsabilità in solido e di diligenza, l’Agenzia delle entrate aveva precisato che le comunicazioni inviate alla piattaforma per le cessioni dei crediti non rappresentano, né sostituiscono, gli atti contrattuali di cessione del credito intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni civilistiche poiché la comunicazione rappresenta lo strumento con cui un soggetto rende noto all’Agenzia delle entrate di aver ceduto un credito di imposta, derivante da  una detrazione fiscale ad altro soggetto (anche il fornitore), al fine di consentirne l’utilizzo da parte di quest’ultimo, in qualità di cessionario.

    È stato precisato che la detta comunicazione consente all’amministrazione finanziaria di verificare la correttezza delle operazioni di compensazione e che la presenza del credito sulla piattaforma non implica in alcun caso il riconoscimento della sua esistenza e dell’effettiva spettanza della detrazione da cui lo stesso trae origine.

    Su queste basi, quindi, l’Agenzia delle entrate (circ. 33/E/2022 § 6) ha confermato la propria estraneità al rapporto, come indicato in precedenza, e ha invitato il contribuente, quale titolare legittimo della detrazione, qualora ritenga che sia stata inviata una comunicazione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo senza il suo consenso, di denunciare l’accaduto all’Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria; questa indicazione pone gli operatori, innanzitutto, nella condizione di ottenere preventivamente tutte le autorizzazioni utili, con la sottoscrizione del modello e il rilascio di una autorizzazione alla trasmissione.

    In relazione all’esito delle indagini svolte, eventualmente con l’ausilio della stessa amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle entrate si riserva di adottare i necessari provvedimenti e, sul punto, sarebbe opportuno conoscere quale siano le azioni attivabili delle Entrate giacché, in relazione alla indicazione criptica, non si può che ipotizzare l’annullamento d’ufficio della comunicazione con conseguente mancato perfezionamento della cessione o sconto in fattura, con ulteriori complicazioni se il credito risulta ulteriormente ceduto, per esempio, a un istituto di credito e se la banca è terzo in buona fede.

    In effetti, l’Agenzia delle entrate, nel successivo passaggio, indica soltanto la possibilità per il contribuente di inviare un’altra comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura relativa ai detti interventi, in presenza di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti, restando fermo il potere di controllare, ai fini tributari, tutte le operazioni e comunicazioni effettuate, naturalmente in aggiunta alla possibilità di utilizzare direttamente la detrazione in dichiarazione e sempre che siano aperti i termini, eventualmente anche con l’utilizzo della remissione in bonis, per il relativo e diverso trasferimento del credito d’imposta.

    Infine, in chiusura del medesimo paragrafo (§ 6) della circolare 33/E/2022, l’Agenzia delle entrate precisa che, in ogni caso e al di fuori delle ipotesi indicate, successivamente all’invio della comunicazione dell’opzione, in tal caso autorizzata, segnalasse l’insussistenza delle condizioni per fruire della detrazione all’ufficio territoriale delle Entrate, gli organi preposti al controllo potranno valutare l’attivazione di una verifica, anche utilizzando altri elementi nell’ambito delle attività di analisi del rischio. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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