Villette con detrazione al 110% per le spese di efficientamento sostenute entro il 31 marzo 2023


  • Per le spese sostenute oltre il detto termine detrazione incerta

    Detraibili, nella misura del 110%, soltanto le spese sostenute entro il 31 marzo prossimo per gli interventi sulle unifamiliari, con allineamento ai lavori corrispondentemente eseguiti, anche se gli interventi potranno essere validamente ultimati oltre il detto termine. Per le spese sostenute oltre il detto termine a rischio la detraibilità nelle misure ordinarie, in presenza di comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus (CILAS), specifica per il superbonus, restando invece deducibili, nelle percentuali ridotte (65% e 50%), le spese relative ai lavori eseguiti con gli altri titoli (permesso a costruire e SCIA).

    Con l’avvicinarsi del termine del 31 marzo prossimo, per beneficiare della detrazione maggiorata del 110% per le spese sostenute per gli interventi sulle unifamiliari, di cui alla lett. b), comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, si rende necessario fare il punto, al fine di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari alla fruizione.

    Si ricorda, innanzitutto, che con l’intervento introdotto dal punto n. 2 della lett. a), comma 1 dell’art. 9 del D.L. 176/2022, il legislatore ha previsto, con riferimento alla possibilità di beneficiare della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), una proroga fino al 31/03/2023, in luogo di quella ordinaria del 30/06/2022, per i lavori eseguiti sugli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti collocati in edifici plurifamiliari, sempre che alla data del 30/09/2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, come previsto in sede di progettazione.

    Per tale motivo è opportuno fare il punto, ricordando, innanzitutto, che ai fini delle detrazioni in genere, compreso il superbonus, per i contribuenti-persone fisiche, si rende applicabile il “principio di cassa”, al fine di verificare il momento di sostenimento della spesa; di fatto, si deve far riferimento al momento in cui i bonifici parlanti sono stati eseguiti (data del bonifico eseguito).

    La fruizione delle detrazioni, inoltre, è necessariamente vincolata alla conclusione (ultimazione) dei lavori, come indicato nei titoli abilitativi e nei tempi indicati in detti titoli, poiché le disposizioni di riferimento richiedono sempre l’esecuzione integrale degli interventi indicati nei titoli abilitativi.

    Si aggiunge che, in tema di superbonus, il comma 8-bis dell’art. 119 richiede che per ottenere la detrazione maggiorata, nella misura massima, il contribuente avrebbe dovuto raggiungere la quota del 30% dell’intervento complessivo entro il 30/09/2022; percentuale certificata con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come indicato nella risposta al quesito n. 1/2022 della commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 58/2017.

    Si ricorda, sul punto, che l’Agenzia delle entrate ha fornito precise indicazioni sulla relativa quantificazione (circ. 33/E/2022), ammettendo la possibilità di tenere conto anche dei lavori che non fruiscono del superbonus, al fine di rendere più semplice il relativo calcolo; si può fare riferimento anche all’art. 14 del D.M. 49/2018, sebbene riferito ai lavori pubblici, il quale definisce lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) come quel documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino alla data di rilevazione.

    Dalla lettura delle disposizioni di proroga al 31/03/2023, si evince che saranno ritenute detraibili le spese sostenute (quindi, per le persone fisiche, pagate) entro la detta data sebbene i lavori siano validamente ultimati oltre la fine di marzo 2023, restando fermo il fatto che non saranno detraibili le spese sostenute oltre il detto termine (31/03/2023), che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere presentata l’asseverazione ENEA e che occorre, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 del D.M. 58/2017, depositare l’asseverazione allo sportello unico relativa al completamento dei lavori.

    Infine, con riferimento alle spese e alle detrazioni fruibili è opportuno evidenziare che, posto l’allineamento tra lavori eseguiti e spese sostenute alla data del 31/03/2023, che comporteranno, nel caso delle unifamiliari, l’applicazione della detrazione nella percentuale maggiorata del 110%, per le spese sostenute dopo la detta data si aprono scenari diversi, tutti da definire, poiché, se l’intervento è stato eseguito con presentazione della CILAS, specifica per il superbonus, si rischia il mancato riconoscimento dei bonus ordinari (ecobonus o ristrutturazioni) giacché tale comunicazione non può riguardare interventi diversi da quelli indicati nell’art. 119 del dl 34/2020 mentre se l’intervento è stato effettuato con altro titolo (CILA, SCIA e/o permesso a costruire) si ritiene possibile fruire, per tale casistica e per le spese sostenute dopo il 31/03/2023, anche dei bonus ordinari nelle misure più ridotte (65%, 50% e altro), nel rispetto di tutti i presupposti e i requisiti richiesti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) 

     


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