Terzo settore, le direttive sugli accertamenti 2016 delle Entrate


  • Gli accertamenti indicati dalla circolare programmatica per il 2016

    Nella fase di accertamento, l’Amministrazione finanziaria deve utilizzare specifici software in grado da effettuare una selezione “mirata” degli enti non commerciali, destinata a individuare quei soggetti che, nella realtà, svolgono attività lucrative, nell’ambito di settori come la somministrazione di alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi e di intrattenimento e spettacolo.
    Così l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 16/E dello scorso 28 aprile, ha fornito i propri indirizzi sull’attività di prevenzione e contrasto dell’evasione, per il periodo d’imposta 2016.
    L’agenzia, infatti, ha fornito le indicazioni operative nei confronti dei soggetti che fruiscono di regimi fiscali agevolati, ma diversamente dai precedenti indirizzi operativi, con riferimento al settore del non profit, si è limitato a fornire indicazioni di principio, senza troppi dettagli.
    Con particolare riferimento al comparto degli enti non commerciali, le Entrate evidenziano, sulla falsariga di quanto già indicato per il periodo d’imposta 2014, che gli uffici periferici si devono concentrare sui “soggetti che apparentemente si presentano come <non profit>” ma che “in realtà svolgono vere e proprie attività lucrative in settori tipicamente commerciali, come la somministrazione di alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi, l’intrattenimento e spettacolo, ecc. …”.
    L’agenzia ritiene che gli uffici periferici debbano porre particolare attenzione ai soggetti che effettuano transazioni immobiliari “sospette” o “frodi”, con utilizzo di false fatturazioni.
    La direzione centrale ricorda, al fine di eseguire la selezione mirata, che gli uffici hanno in dotazione un software con il quale è possibile intercettare anche gli enti che hanno registrato atti di contenuto patrimoniale (su tutti, quelli riferibili alle transazioni relative a compendi immobiliari) o che hanno eseguito esorbitanti movimenti di denaro, in entrata e in uscita dal territorio nazionale.
    Si ricorda, come già indicato con l’emanazione della circolare 25/E/2014, che il comma 3, dell’art. 148, dpr 917/1986 prevede una serie di agevolazioni specifiche per gli enti di tipo associativo (associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali e culturali, di promozione sociale, sportive e di formazione extra-scolastica), quando le attività esercitate sono svolte “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”, prevedendo una sorta di “non commerciabilità” (e, quindi, una deroga di non tassabilità) dei proventi derivanti dall’esercizio di prestazioni, svolte dalle dette associazioni, anche dietro pagamento di un “corrispettivo specifico”.
    Per verificare quale sia l’attività esercitata effettivamente dall’ente, si rende necessario, in presenza dello statuto sociale, controllare le attività qui indicate, tenendo conto della necessaria presenza di clausole obbligatorie, di cui al comma 8, del medesimo art. 148 del Tuir.
    Infatti, le disposizioni contenute nel richiamato art. 73, che si colloca all’interno del Titolo II, Capo I, della sezione dedicata all’Ires e alla definizione dei soggetti passivi d’imposta, inquadrano gli enti non commerciali come “enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio delle attività commerciali”.
    Lo stesso articolo, da qui l’importanza di costituire l’ente in forma scritta, dispone che l’oggetto esclusivo o principale dell’ente non commerciale, valido per il relativo inquadramento ai fini tributari, “è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto se esistente in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata” e continua sostenendo che “per oggetto principale s’intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
    Il comma 5, del citato art. 73 del TUIR dispone, infine, che “in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette somme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”; situazione che viene applicata ex lege a tutti i soggetti non residenti.
    Si deve, ulteriormente, evidenziare che taluni enti possono optare per l’applicazione di regimi particolari, come quello previsto dalla legge 398/1991, destinato alle associazioni sportive dilettantistiche in qualunque forma costituite (art. 90, legge 289/2002), alle pro-loco o alle associazioni senza scopi di lucro (art. 9-bis del dl 471/1992, convertito nella legge 66/1992), alle associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2, comma 31, legge 350/2003), con la determinazione del reddito, ai fini Ires, applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così determinato, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate, con possibilità di determinare “forfetariamente” l’Iva da versare, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva” (Iva sulle vendite meno iva sugli acquisti).
    Nel comparto, sono da collocare anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (meglio note con l’acronimo “Onlus”), introdotte dall’art. 10, del d.lgs. 460/1997 che, nel rispetto di determinati vincoli statutari e dello svolgimento di attività sociali, possono anche esercitare le attività connesse, a quelle istituzionali, e le attività marginali, di cui al dm 25/05/1995; detti enti godono di una generale esenzione dalla tassazione diretta, ai sensi dell’art. 150 del Tuir, e della possibile esclusione dall’ambito Iva, come previsto per le organizzazioni di volontariato, di cui al comma 2, dell’art. 8, legge 266/1991.
    Come indicato nel documento in commento, le attività di verifica sono finalizzate, principalmente, alla verifica delle attività esercitate “in concreto”, tenendo conto, “principalmente” delle informazioni in possesso delle Entrate.
    Si ricorda, infatti, che gli enti associativi, per ottenere la qualifica di Onlus, devono inviare una comunicazione, corredata di una dichiarazione sostitutiva, alla Direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova il loro domicilio fiscale, con esclusione di quei soggetti si qualificano così ex lege (cooperative sociali, organizzazioni non governative e organizzazioni di volontariato).
    Si ritiene, sulla base di quanto già indicato nelle precedenti circolari programmatiche, che per le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 266/1991, sarà verificata anche l’iscrizione nei registri tenuti dalle regioni o dalle province e le direzioni regionali, al fine di ottenere le relative informazioni. ITALIA OGGI SETTE - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
     


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