Superbonus 110% con auto-visto di conformità


  • Efficientamento energetico con valutazione all'inizio dei lavori

    Il visto di conformità, per la cessione o sconto della detrazione del 110%, può essere rilasciato in piena autonomia, senza ricorrere ad altro soggetto, dal professionista abilitato, anche per beneficiare personalmente del superbonus.

    Continua la cospicua produzione di risposte ai numerosi interpelli da parte dell’Agenzia delle entrate sul tema della detrazione maggiorata del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, da coordinare con il più recente intervento, di cui alla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

    Visto di conformità. Il primo interpello (n. 61) concerne il caso in cui il beneficiario della detrazione maggiorata del 110%, di cui al citato art. 119, sia anche un consulente del lavoro, abilitato al rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del dlgs 241/1997.

    L’Agenzia delle entrate ricorda che, con un datato documento di prassi (risoluzione n. 82/E/2014), in tema di visto da apporre sulle dichiarazioni, ha chiarito che per utilizzare in compensazione i crediti vantati dalla propria dichiarazione, il professionista può apporre “autonomamente” il visto sulla propria dichiarazione, senza dover ricorrere a soggetti terzi, confermando, con un ulteriore circolare (n. 54/E/2001), che tale atteggiamento può essere seguito anche con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi settore.

    Nel caso specifico, quindi, quando il soggetto che accede al superbonus sia nel contempo anche un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità (comma 3, art. 3  del dpr 322/1998), lo stesso professionista, ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, può autonomamente apporre detto visto sul modello presentato, in qualità di beneficiario dell'agevolazione, nel rispetto dell’adempimento espressamente richiesto dal comma 11 dell'art. 119, senza doversi rivolgere a un soggetto terzo.

    Sisma bonus. Il secondo caso analizzato (risposta n. 63), concerne la necessità di eseguire alcuni interventi antisismici, nonché la posa di isolamento termico, cambio caldaia, sostituzione degli infissi e installazione di un impianto fotovoltaico, sulle due unità abitative (A/3), autonome e funzionalmente indipendenti, collocate all’interno di un edificio bifamiliare possedute da un unico proprietario, nella considerazione che al termine dei lavori le due unità saranno accorpate in un’unica unità immobiliare.

    L’Agenzia delle entrate precisa che, nel caso in cui la persona fisica sia proprietaria di un edificio composto da due unità immobili residenziali, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dalla strada, la stessa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa, può accedere al superbonus con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119, tenendo conto della situazione esistente all'inizio dei lavori; per l'individuazione del limite di spesa occorre, pertanto, considerare le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

    In detta ipotesi, però, non sono ammesse al 110% le spese per gli interventi antisismici, di cui al comma 4 del medesimo art. 119, in quanto queste specifiche disposizioni non contengono alcun riferimento alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; la conseguenza è, pertanto, che in tal caso, il beneficio risulterebbe fruibile per i soli lavori antisismici effettuati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

    Si deve ricordare, però, che il comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 ha disposto che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8, dell’art. 119 si applicano agli interventi effettuati “dalle persone fisiche (…) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

    Bonus facciate. Infine, l’Agenzia delle entrate (risposta n. 59) precisa che le spese sostenute per la realizzazione di interventi sulle facciate laterali di un edificio, anche se solo parzialmente visibili dalla strada, possono beneficiare della detrazione prevista dai commi da 219 a 223, dell’art. 1 della legge 160/2019 (bonus facciate), ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, tenendo conto che il beneficiario, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione può optare per lo sconto in fattura o per cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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