Numerosi i chiarimenti forniti recentemente ma resta fondamentale l’assenza di debiti, l’applicazione degli Isa nell’anno precedente, l’aver presentato le dichiarazioni dei redditi e non aver subito condanne definitive per reati soprattutto tributari.
Per quanto disposto dal comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. 13/2024, il concordato preventivo biennale (CPB) non è applicabile se il soggetto Isa ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta
Con la lett. a) comma 1 del successivo art. 11, il legislatore ha reso inapplicabile il patto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; per quanto riguarda il biennio 2025/2026, quindi, è necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, naturalmente in presenza dell'obbligo ma, come chiarito dalle Entrate (FAQ 25 ottobre 2024 n. 14), l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP, relativamente al triennio precedente, non preclude l'accesso al concordato.
Per effetto di quanto sancito dal comma 7 dell’art. 2 del D.P.R. 322/1998 una dichiarazione presentata entro i novanta giorni dal termine ordinario si deve ritenere valida, non costituendo, quindi, una causa di esclusione dal concordato preventivo (Agenzia delle Entrate, risposta del 27 gennaio 2025).
Non possono accedere al concordato, ai sensi della lett. b), comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 13/2024, i contribuenti che sono stati condannati, negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, per reati tributari, di cui al d.lgs. 74/2000, false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).
Per il biennio 2025-2026, la causa di esclusione s’innesca in caso di condanne per reati commessi nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024 (ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato) e l’attivazione della causa di esclusione presuppone una condanna definitiva, con sentenza irrevocabile (Agenzia delle Entrate, circ. 18/E/2024 § 2.1.2 e FAQ 25 ottobre 2024 n. 1); alla pronuncia di condanna è assimilata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Per quanto disposto dalla lett. b-bis, comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 13/2024 sono esclusi dal patto anche i contribuenti che hanno conseguito, nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.
La causa di esclusione deve essere verificata con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato, con la conseguenza che per il biennio 2025-2026 si deve far riferimento al periodo d'imposta 2024.
L'Agenzia delle entrate (FAQ dell’8 ottobre 2024 n. 8) ha precisato che, ai fini della causa di esclusione in esame, assumono rilevanza le disposizioni che prevedono l'esenzione o l'esclusione di quote di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e che, ai fini del raggiungimento della soglia del 40%, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative; al contrario, non rilevano le componenti di reddito, come, per esempio le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d'impresa o i dividendi percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa (FAQ 9 dicembre 2024 n. 5) e il patent box (risposta 16/04/2025 n. 108).
Infine, costituisce causa di esclusione l’adesione al regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, mentre la lett. b-quater) comma 1 dell’art. 11 rende inapplicabile il concordato nei confronti delle società o enti che sono interessate da operazioni straordinarie (fusione, scissione o conferimento, non di denaro) o modifica della compagine sociale in aumento, salvo il caso del subentro di due o più eredi, limitatamente alle società o associazioni, di cui all'art. 5 del D.P.R. 917/1986; la detta causa deve essere valutata con riferimento al primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (per il biennio 2025-2026, il 2025) e la trasformazione, sia omogenea sia eterogenea, non rileva ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del patto (FAQ 28 ottobre 2024 n. 1 e 28gennaio 2025). Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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