Sbloccata la cessione o lo sconto in fattura con l'aggiornamento del software


  • Via libera alla cessione dei bonus ordinari senza asseverazione anteriori al 12 novembre

    L’Agenzia delle Entrate ha proceduto con l’aggiornamento delle procedure telematiche (software in particolare) per l’invio delle comunicazioni per l’opzione per la cessione e/o lo sconto in fattura. La conseguenza è, quindi, lo sblocco e il via libera alle comunicazioni al fine di consentire la trasmissione di quelle relative alle opzioni esercitate entro lo scorso 11 novembre (data anteriore all’entrata in vigore del provvedimento antifrodi).

    Come si apprende direttamente dal sito istituzionale della stessa Agenzia delle Entrate, infatti, è presente la versione 1.1.1 del 25/11/2021 del software per la compilazione delle comunicazioni per la cessione dei crediti e/o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.

    L’aggiornamento si è reso necessario in relazione all’apertura della stessa agenzia dichiarata in una recente risposta alle domande frequenti (FAQ) aggiornate alla data del 22 novembre 2021, dopo l’emanazione del D.L. 157/2021 (“decreto Antifrodi”).

    Si ricorda, infatti, che il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del D.L. 34/2020, come introdotto dalla lett. b), comma 1 dell’art. 1 del D.L. 157/2021 (decreto Antifrodi) dispone che il beneficiario delle detrazioni, che vuole optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, deve ottenere il visto di conformità e l’asseverazione, a cura di un tecnico abilitato, della congruità delle spese sostenute ai sensi del comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 anche per i bonus ordinari.

    L’Agenzia delle Entrate, quindi, analizzando i contenuti del nuovo comma 1-ter e, nel pieno rispetto del legittimo affidamento dei contribuenti, ha chiarito che i beneficiari dei bonus edilizi, che abbiano ricevuto le fatture da parte dei fornitori, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, mediante la sottoscrizione di un contratto tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante relativa annotazione sul documento, anteriormente al 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021), anche se non hanno provveduto all’invio della comunicazione telematica dell’apposito modello alle Entrate, possono eseguire l’operazione senza richiedere l’apposizione del visto di conformità e senza l’ottenimento dell’asseverazione di congruità, anche in relazione al fatto che quelle già inoltrate fino all’11 novembre 2021.

    Si è reso necessario, quindi, procedere con l’aggiornamento della procedura informatica tenendo conto di quanto precisato e, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la nuova e aggiornata versione del software che permette di compilare e trasmettere la comunicazione degli interventi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file.

    Quindi, se fino all’aggiornamento del software, le comunicazioni risultavano bloccate, per l’assenza del visto richiesto, con la nuova e aggiornata versione risulta possibile presentare le comunicazioni per tutte le tipologie presenti, ovvero con o senza visto, in tale ultimo caso perché, come detto, perfezionate in data anteriore al 12 novembre scorso.

    L’Agenzia delle Entrate, con altra risposta e sempre in merito a queste operazioni che oggi richiedono l’apposizione del visto e l’ottenimento dell’asseverazione dei professionisti tecnici anche per i bonus ordinari, ha precisato che, nelle more dell’adozione del provvedimento del ministero della transizione ecologica, richiesto dal comma 13-bis, anche per i bonus ordinari, per espresso richiamo della lett. b) del nuovo comma 1-ter introdotto nell’art. 121 del D.L. 34/2020, resta valido il noto decreto requisiti del 6 agosto 2020 (“decreto Requisiti”) ma che, in attesa del nuovo provvedimento indicato, la congruità delle spese può essere attestata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

    Di fatto, stante la riapertura dell’agenzia all’invio del modello di comunicazione per la cessione e lo sconto, pare ora possibile cedere e/o ottenere lo sconto in fattura anche per i bonus ordinari, rilasciando il visto di conformità sul modello e ottenendo l’asseverazione di congruità delle spese da parte del tecnico, sebbene elaborata sulla base dei prezziari vigenti o delle altre fonti disponibili, naturalmente per le spese sostenute dal 12 novembre scorso e non per quelle sostenute in data anteriore per le quali sono state ricevute anche le relative fatture. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     

     

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