Riforma fiscale con obiettivo prioritario l'aliquota unica


  • Progressività per il rispetto del principio di equità

    Progressività dell’Irpef nel rispetto dell’equità, con semplificazione del sistema di tassazione. Tre aliquote con aliquota impositiva unica nel mirino e modifiche sulle tipologie reddituali delle persone fisiche. Tassazione fondiaria anche per le attività agricole gestite su superfici prive di rendita catastale e cedolare secca per gli immobili strumentali.

    Questi i contenuti della legge delega, presentata in questi giorni, che ha l’obiettivo ambizioso di riformare, non prima del 2025, il sistema fiscale attualmente vigente, entrato in vigore nel lontano 1971.

    Con particolare riferimento alla revisione del sistema impositivo dei redditi delle persone fisiche, e dei soggetti agli stessi assimilati, si prevede una revisione e una graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), nel pieno rispetto dei principi di progressività ed equità e nella prospettiva di una transizione del sistema verso una aliquota impositiva unica.

    Tra i principi generali indicati dal richiamato art. 5, lett. a) si riscontra anche il graduale perseguimento dell’equità orizzontale destinato a eliminare le differenze di trattamento tributario, attualmente rilevanti, tra le varie categorie di reddito; per raggiungere il detto obiettivo è stata prevista una revisione dell’area di esenzione (no tax area) con un allineamento tra i redditi di lavoro dipendente rispetto ai redditi di pensione (punto 2.1), l’estensione di una tassa piatta incrementale (flat tax incrementale) con la possibilità di applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali ai dipendenti e una completa rivisitazione delle deduzioni, riconoscendo la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori.

    Si prevede, inoltre, l’inclusione, nel reddito complessivo delle persone fisiche, ai fini della spettanza di detrazioni e deduzioni o di altre agevolazioni, dei redditi assoggettati a tassazione sostitutiva, con esclusione dei redditi di natura finanziaria.

    Con riferimento ai redditi agrari è prevista una tassazione fondiaria, quindi tarata su base catastale, delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento di animali, silvicoltura e attività connesse) anche in presenza di superfici prive di rendita catastale, con l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura, con la precisa indicazione del limite oltre quale il reddito realizzato perde la qualifica agraria e assume la qualifica di reddito d’impresa.

    Si prevede una qualificazione di reddito agrario dei redditi relativi ai beni anche immateriali derivanti dalle attività di coltivazione del fondo e di allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici e l’introduzione di procedimenti, anche di natura digitale, destinati ai possessori e conduttori dei terreni agricoli destinati ad aggiornare, entro la fine di ogni anno, le colture in atto (qualità e classi).

    Si prevede, con riferimento ai redditi fondiari e in particolare dei fabbricati, di estendere il regime della cedolare secca anche agli immobili non residenziali.

    Per i redditi di natura finanziaria si prevede un accorpamento con quelli di capitale e una armonizzazione della disciplina relativa alla tassazione, con determinazione secondo il principio di cassa e con possibilità di compensazione, oltre che con le perdite derivanti dalla liquidazione di società e enti e di qualsiasi rapporto inerente all’impiego di capitale, anche con costi e oneri inerenti e una imposizione di natura sostitutiva.

    Per i redditi di lavoro autonomo è prevista la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito attraverso la partecipazione alla formazione di tutte le somme e i valori a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta, l’eliminazione della disparità di trattamento tra acquisto e acquisizione con contratto di locazione finanziaria (leasing) degli immobili, la riduzione delle ritenute operate sui compensi e con l’introduzione di una generalizzata neutralità fiscale per le operazioni di natura straordinaria, destinate anche all’aggregazione o finalizzate ai passaggi da associazioni professionali a società tra professionisti (Stp).

    Con particolare riguardo al reddito d’impresa, è prevista l’introduzione di un regime opzionale di tassazione per le imprese gestite in contabilità ordinaria che azzeri le differenze con la tassazione del reddito delle società, ferma restando la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili distribuiti all’imprenditore e/o soci.

    Per i redditi diversi è attesa la revisione dei criteri di determinazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni dei terreni edificabili, l’introduzione a regime di una imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, con presenza di aliquote differenziate modulate sul periodo di possesso, nonché l’introduzione di una specifica disciplina per le plusvalenze realizzate dai collezionisti, per le opere d’arte, con estensione alle opere dell’ingegno, tenendo conto della presenza o meno dell’intento speculativo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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