Rendite vitalizie con correttivo al fine di limitare un eccessivo prelievo fiscale


  • La Corte Costituzionale è intervenuto anche per il pregresso

    La Corte Costituzionale è intervenuta in salvataggio delle rendite vitalizie introducendo un correttivo che, ai fini della determinazione della base imponibile della rendita vitalizia, non può essere assunto ad un saggio legale di interesse inferiore al 2,5% e tale soglia si rende applicabile anche per il passato ai rapporti pregressi e non ancora eseguiti.

    Questi i principi affermati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 23 marzo 2026 n. 89, depositata ieri, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano il calcolo dell’imposta di successione per le rendite vitalizie.

    La decisione pone fine a un paradosso tributario che, negli ultimi anni di tassi di interesse prossimi allo zero, ha prodotto effetti definiti testualmente "deteriori di quelli confiscatori", arrivando a pretendere tasse superiori al valore stesso del legato ricevuto.

    La vicenda centrale nasce da un automatismo tecnico che ha generato risultati assurdi. Il valore della rendita vitalizia, ai fini del calcolo dell'imposta, si ottiene moltiplicando l'annualità per un coefficiente stabilito in base all'aspettativa di vita e al saggio legale degli interessi con la conseguenza che, quando il tasso di interesse scende sotto l'unità, questo coefficiente si impenna in modo esponenziale.

    Davvero emblematico il caso che ha originato il giudizio avente a oggetto una signora, di settantasette anni, beneficiaria di una rendita di 18.000 euro annui, che si è vista recapitare un avviso di liquidazione da ben 216.000 euro.

    In pratica, lo Stato chiedeva alla contribuente di versare immediatamente dodici annualità della rendita con la conseguenza, altrettanto paradossale, che per  ammortizzare la sola imposta e iniziare a godere realmente del beneficio, la donna avrebbe dovuto vivere oltre l’attuale aspettativa media di vita, superando i 150 anni. Un meccanismo che i giudici supremi non ha esitato a definire "privo di una benché minima giustificazione razionale".

    La Corte Costituzionale, infatti, ha stabilito che la normativa censurata, di all’art. 17 del d.lgs. 346/1990, nel testo previgente, viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione e ha affermato che il legislatore, pur godendo di ampia discrezionalità in materia tributaria, non può ignorare il principio di ragionevolezza e quello della capacità contributiva.

    La sentenza evidenzia come l'imposizione fiscale debba sempre collegarsi a una manifestazione di una forza economica reale e che, in particolare, nel caso delle rendite vitalizie con tassi d'interesse minimi, invece, la tassazione si era trasformata in una mera soggezione al potere statale, slegata da qualsiasi arricchimento effettivo del beneficiario.

    La distorsione, piuttosto evidente, era accentuata dal fatto che, mentre per l'usufrutto il calcolo prevede una riduzione della base imponibile quando i tassi sono bassi, per la rendita tale mediazione era assente, comportando a una tassazione sproporzionata.

    Per sanare questa situazione a dir poco paradossale, la Corte ha introdotto un correttivo preciso disponendo che, ai fini della determinazione della base imponibile della rendita vitalizia, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5%; questa soglia minima, già individuata dal legislatore per il futuro con il d.lgs. 139/2024, viene ora estesa dalla Consulta anche ai rapporti del passato non ancora estinti.

    L'applicazione di questo tasso d'interesse riporta i calcoli a una dimensione più reale con la conseguenza che, riprendendo la medesima posizione trattata dalla Consulta della signora settantasettenne, con un tasso al 2,5% il moltiplicatore scende drasticamente da 150 a 12, riducendo l'imposta a un livello più contenuto e certamente da non ritenere alla stessa stregua di una mera confisca, coerente con l'effettivo valore economico del legato.

    La Consulta, in aggiunta agli aspetti tecnici, ha sottolineato anche  la funzione sociale dell'istituto giacché la rendita vitalizia rappresenta, molto spesso, uno strumento con cui un defunto esprime gratitudine verso persone estranee alla famiglia ristretta, come caregivers o volontari impegnati nella solidarietà sociale.

    Pertanto, distruggere fiscalmente questi atti di liberalità post-mortem significherebbe tradire i doveri inderogabili di solidarietà che la stessa imposizione fiscale dovrebbe, in teoria, promuovere.

    La decisione, poi, non si limita all'imposta di successione poiché è stata affermata anche l'illegittimità costituzionale in via consequenziale di numerose altre disposizioni che replicavano lo stesso vizio di calcolo, tra cui norme relative all'imposta di registro, di cui all’art. 46 del D.P.R. 131/1986 (TUR) e diverse norme transitorie contenute nei decreti legislativi più recenti del 2024 e 2025.

    Pertanto, con questo arresto, il sistema tributario italiano compie un passo avanti verso la coerenza interna, riaffermando che il fisco non può mai trasformarsi in uno strumento di abbattimento della ricchezza privata, in special modo quando questa nasce da vincoli di cura e solidarietà umana. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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