Regime forfetario per la generalità degli Enti del Terzo Settore (ETS) applicabile anche da quelli gestiti in contabilità ordinaria, non sussistendo alcuna causa ostativa.
Dal 2026, inoltre, il regime forfetario destinato alle associazioni (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) senza fine di lucro sarà applicabile soltanto se detti enti sportivi non assumeranno anche la qualifica di Ets.
Così l’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare collocata sul sito istituzionale avente ad oggetto i chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS), di cui al d.lgs. n. 117/2017, dopo il via libera della Commissione europea e l’approvazione del d.lgs. n. 186/2025, che rendono attuata e applicabile, dal prossimo 1° gennaio, l’intera disciplina tributaria prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS).
Prima di analizzare i regimi forfetari è opportuno evidenziare che il d.lgs. n. 186/2025 ha introdotto nel d.lgs. n. 117/2017, l’art. 79-bis che regola, ai fini dell’imposizione diretta, il passaggio dei beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale con conseguente mutamento della qualificazione dell’ente.
Il detto mutamento può verificarsi sia in occasione dell’iscrizione al registro nazionale (RUNTS) di un ente già operativo, sia tra un periodo d’imposta e l’altro per gli enti già iscritti, nell’ulteriore considerazione che, come già indicato, la qualificazione tributaria si basa su criteri di natura contabile e non su valutazioni meramente qualitative come previsto dal testo unico delle imposte dirette (TUIR).
La novità concerne, in estrema sintesi, la possibilità dell’ente di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile la plusvalenza, di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 917/1986, rilevabile sui beni strumentali, a condizione che i detti beni siano destinati all’esercizio delle attività istituzionali e utilizzati “esclusivamente” per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l’agenzia conferma che la detta sospensione d’imposta è da ritenersi assolutamente facoltativa e fruibile con esercizio dell’opzione da esercitarsi in sede dichiarativa.
Com’è noto, il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), ha introdotto alcuni regimi forfetari, di cui agli articoli 80 e 86, analizzati anch’essi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare in commento.
In relazione al regime destinato alla generalità degli ETS (art. 80 del CTS), l’agenzia precisa che, a differenza di quanto prescritto dal TUIR (art. 145) per l’applicazione del relativo regime forfetario destinato agli enti non commerciali, possono optare per l’applicazione di questo nuovo e particolare regime anche gli enti che applicano il regime ordinario, e non solo quelli che applicano il regime semplificato, anche per aver superato le soglie individuate dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973.
Il reddito, in tal caso, si determina con l’applicazione di un coefficiente di redditività differenziato in base alle attività esercitate (prestazioni di servizi e altre attività) e sul punto l’agenzia precisa che, con riferimento alle perdite fiscali realizzate nei periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario, le stesse possono essere computate in diminuzione del reddito determinato con i coefficienti, secondo le regole ordinarie (Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2016 § 4.3).
Il regime destinato alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle organizzazioni di volontariato (ODV), valido sia ai fini dell’imposizione diretta sia ai fini Iva, destinato a semplificare la vita di questa tipologia di ETS, ha un’applicazione limitata ai detti enti e può essere applicata soltanto se questi soggetti risultano iscritti nella sezione speciale del RUNTS a loro destinata e sempre che, nel periodo d’imposta precedente, non abbiano realizzato ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, superiori a 85 mila euro.
Sul punto, l’agenzia precisa che per gli enti neo-costituiti l’opzione può essere esercitata quando gli enti ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale non superiori alla detta soglia, nell’ulteriore considerazione che nell’ammontare totale del plafond devono essere considerati i ricavi ottenuti con lo svolgimento sia delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS), svolte non in conformità dei commi 2, 2-bis e 3 dell’art. 79 del d.lgs. n. 117/2017, sia delle attività diverse (art. 6 del CTS), se svolte in forma di impresa, con l’aggiunta dei corrispettivi derivanti dalle raccolte fondi se queste ultime risultano esercitate in via continuativa e con sistematicità.
Infine, viene evidenziato che il regime forfetario (legge n. 398/1991) non troverà più applicazione per gli enti iscritti al RUNTS e per le associazioni diverse da quelle sportive (pro-loco, bandistiche e quant’altro) con la conseguenza che l’applicazione resterà limitata alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che non assumeranno la qualifica di ETS. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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