Professionalizzazione dei magistrati tributari e razionalizzazione del processo


  • Giudici monocratici per le controversie di valore inferiore a 3 mila euro

    Professionalizzazione del giudice e razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria. Ai concorsi, però, ammessi soltanto i laureati in giurisprudenza che, tra le altre condizioni, non sono stati dichiarati per tre volte non idonei alla data di presentazione della domanda. Giudice monocratico di primo grado per le controversie fino a 3 mila euro, superamento del divieto di prova testimoniale e proposta di conciliazione nell’ambito della mediazione, come ulteriori novità inserite nell’ambito del processo tributario.

    Su queste basi è stato approvato, nel recente Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, lo schema di disegno di legge avente a oggetto disposizioni in tema di giustizia e di processo tributario.

    Dalla relazione illustrativa, infatti, si evince che il disegno di legge interviene sul d.lgs. 545/1992, introducendo principalmente modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di organi speciali della giustizia tributaria, non tralasciando talune modifiche anche in tema di processo tributario, di cui al d.lgs. 546/1992.

    Per prima cosa viene stabilito che la giurisdizione tributaria deve essere esercitata da magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite un pubblico concorso, disciplinato dalla stessa riforma.

    Possono accedere al concorso, di norma annuale e al quale lo schema di provvedimento dedica buona parte della trattazione (commissione d’esame, accesso, prove, punteggi e quant’altro), esclusivamente i laureati in giurisprudenza in possesso del diploma di laurea conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, restando esclusi tutti quelli in possesso di lauree diverse, se cittadini italiani con pieno esercizio dei poteri civili e incensurati che non siano stati dichiarati non idonei nel concorso per tre volte alla data di presentazione della domanda.

    Si prevede, inoltre, che i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali (merito), nonché i presidenti delle stesse sezioni, siano scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari ovvero tra gli attuali giudici tributari e tra i nuovi magistrati tributari professionali, a riposo o ancora in servizio attivo.

    Lo schema di disegno di legge, alla luce delle novità introdotte sull’accesso alla magistratura tributaria, prevede che i componenti delle commissioni tributarie di merito (provinciali e regionali) siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico, di cui al comma 39-bis, dell’art. 4 della legge 183/2011, a decorrere dall’1/01/2022.

    Per le controversie con valore della lite fino a 3 mila euro, il ricorso nel primo grado è assegnato a un giudice monocratico, si dispone che i componenti delle commissioni tributarie non devono aver superato i sessantasette anni di età alla data di scadenza del termine indicato sul bando di concorso e che ai magistrati tributari assunti per concorso si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità, di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del R.D. 12/1941.

    Dopo una serie disposizioni sulle modalità di nomina e di determinazione del compenso mensile a cura del ministero dell’economia e delle finanze, si dispone l’equiparazione della retribuzione dei nuovi magistrati a quella dei magistrati ordinari, prevedendo, se compatibili, le disposizioni concernenti il relativo trattamento economico; dalla tabella si rilevano gli stipendi annui lordi che variano in relazione all’anzianità da circa 39 mila euro (magistrato fino al quarto anno di nomina) a circa 81 mila euro (magistrato con oltre ventotto anni di anzianità).

    Viene istituito, inoltre, l’Ufficio del Massimario presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle commissioni regionali e le più significative tra quelle emesse dalle commissioni provinciali.

    Con il successivo art. 2 si interviene a modificare le disposizioni sul processo tributario (d.lgs. 546/1992) e, tra le novità, si segnala l’introduzione del nuovo articolo 363-bis nel codice di procedura civile, avente a oggetto il principio di diritto nella materia tributaria, che permette al procuratore generale, presso la Corte di cassazione, di proporre ricorso al fine di chiedere alla Suprema Corte un principio di diritto, se la questione presenta particolari difficoltà o se la stessa sia nuova o abbia a oggetto una norma di nuova introduzione.

    Infine, si dispone la competenza del giudice monocratico di primo grado per le controversie di valore fino a 3 mila euro, si ampliano i poteri istruttori delle commissioni, con la finalità di superare il divieto di prova testimoniale attualmente vigente, e si prevede la proposizione alle parti di una conciliazione per le controversie soggette a reclamo, di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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