Preclusa l'adesione al concordato preventivo biennale (CPB) in presenza di una operazione di cessione di azienda


  • Possibile il mantenimento in presenza di una operazione di trasformazione societaria

    Scatta la preclusione all’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) in presenza di una operazione di cessione di azienda o di ramo, a prescindere dall’entità della stessa cessione.

    Possibile, invece, mantenere l’accordo in presenza di una operazione di trasformazione di qualsiasi tipo (omogenea e/o eterogenea) anche se eseguita in vigenza del patto.

    La lett. b-quater) del comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 13/2024 rende inapplicabile il concordato preventivo biennale (CPB) nei confronti delle società (o degli enti) che sono interessate da operazioni straordinarie, di fusione, scissione, conferimento o di modifica della compagine sociale in aumento, in tal caso soltanto per società o associazioni, di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986, salvo, sempre in detto ultimo caso, del subentro di due o più eredi.

    Tale condizione, preclusiva del concordato, tende a evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al patto con il Fisco in quanto la proposta è stata tarata su una realtà economica diversa da quella risultante in conseguenza all’esecuzione di operazioni straordinarie.

    Si verifica un'ipotesi di esclusione e/o cessazione dal concordato anche nei casi in cui la società o l'ente risulta interessato da operazioni di conferimento.

    Dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate (Videoconferenza del 5 febbraio 2025 e risposta n. 102/2025) in tema di conferimento, l’art. 10 del d.lgs. 81/2025 (correttivo) è intervenuto sulla causa di esclusione, di cui alla lett. b-quater) comma 1 dell’art. 11 del decreto istitutivo del concordato, disponendo, con una norma di interpretazione autentica, che le operazioni di conferimento rilevanti sono esclusivamente quelle aventi per oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, non rilevando, quindi, ai fini dell'esclusione, i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni.

    Il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, però, configura una causa di cessazione dal patto, ai sensi della lett. b), comma 1 dell’art. 21, determinando, tale operazione, la cessazione dell'attività d'impresa (FAQ 17 ottobre 2024 n. 5) alla stessa stregua, come precisato dall’agenzia, di una cessione di ramo d'azienda, stante i numerosi punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento (circ. 18/E/2024 § 2.4.4); la causa di esclusione si verifica, peraltro, a prescindere dall'entità della cessione.

    La trasformazione, sia omogenea sia eterogenea, non rileva, invece, ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del patto con il Fisco (FAQ 28 ottobre 2024 n. 1 e 28 gennaio 2025); nella risposta di gennaio, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha illustrato le modalità di compilazione dei modelli Redditi nel caso in cui intervenga, in vigenza del patto, una trasformazione eterogenea mentre la causa di esclusione dall’accordo deve essere valutata con riferimento al primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, quindi, per il biennio 2025-2026, l'anno di riferimento è il 2025.

    L'Agenzia delle entrate (risposta n. 247/2024) ha precisato che la trasformazione da associazione professionale tra avvocati in società tra professionisti (STP), nella forma giuridica di società a responsabilità limitata, sebbene non determini modifiche della compagine sociale, può rappresentare una causa di cessazione ai sensi della citata lett. b-ter) comma 1 dell’art. 21, giacché determina una modifica della categoria di reddito, da reddito di lavoro autonomo a reddito di impresa.

    Nella fattispecie, peraltro, risulta anche configurabile l'ulteriore causa di esclusione della modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, fatto salvo il caso che per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo Isa, ai sensi della lett. a) del comma 1 del medesimo articolo.

    Per l'attività degli studi legali, esercitata in forma di lavoro autonomo, anche in forma associata, è presente uno specifico modello Isa che non è presente, invece, per l'attività degli studi legali, esercitata in forma di impresa, con la conseguenza che la trasformazione rileva ai fini dell'attività rilevante ai fini della cessazione del patto giacché il soggetto risultante dall'operazione non applica gli indicatori o se li applica, l’Isa sarà diverso da quello utilizzato per lo sviluppo della proposta.

    Resta da analizzare, infine, la causa relativa alla modifica della compagine sociale, che  deve ritenersi riferita alle operazioni che prevedono l'entrata o l'uscita di uno o più soci, giacché tale situazione assume rilevanza ai fini dell'esclusione dal concordato preventivo biennale (Cpb), nel caso in cui la detta modifica incrementi il numero dei soci o degli associati ma fatto salvo il caso del subentro di due o più soci o associati in caso di decesso.

    Non rilevano, invece, né l'eventuale modifica della ripartizione delle partecipazioni all'interno della medesima compagine sociale (circ. 18/E/2024 § 2.4.4), né i casi in cui il numero di soci o associati diminuisca, con l’ulteriore indicazione che questa causa non scatta né per le società di capitali, che optano per il regime di trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del dpr 917/1986 (FAQ 17 ottobre 2024 n. 3), né per l'impresa familiare, non trattandosi di un soggetto collettivo ma di semplice ditta individuale (FAQ 8 ottobre 2024 n. 10). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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