Niente acconti Irap 2016 per i produttori agricoli a tassazione fondiaria


  • L'energia salva dall'acconto Irap 2016

    Per i produttori agricoli, anche dediti alla produzione di energia da fonti alternative, niente acconti Irap per il periodo d’imposta 2016, per effetto dell’abrogata soggettività passiva.
    Restano obbligati, al contrario, coloro che esercitano le attività di agriturismo, di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto di mangimi e le altre attività connesse all’esercizio delle attività agricole.
    Con la circolare 20/E/2016, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016) che hanno interessato il comparto agricolo, giacché la lettera a), comma 70, dell’art. 1 ha soppresso la lettera d), del comma 1, del d.lgs. 446/1997, con la conseguenza che i produttori agricoli, che esercitano la propria attività nei limiti indicati dall’art. 32 del dpr 917/1986 (Tuir), a decorrere dal 2016, non sono più soggetti passivi del tributo regionale.
    Si evidenzia, inoltre, che con il comma 910, dell’art. 1, della Stabilità 2016, viene modificato il comma 423, dell’art. 1, della legge 266/2005, con la previsione che, a partire dal 2016, la produzione e cessione dell’energia da fonti rinnovabili si considerano “assorbite” dal reddito agrario e quindi tassate su base fondiaria, sino a 2.400.000 Kwh annui, per quelle agroforestali e sino a 260.000 Kwh annui, per quelle fotovoltaiche.
    Superati i citati limiti, la tassazione avviene in via “forfetaria”, mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività pari al 25%, sempre che risulti rispettato il criterio della “prevalenza”, come indicato in uno specifico documento di prassi (circ. 32/E/2009).
    Infatti, con il documento di prassi del 2009, le Entrate avevano indicato taluni requisiti necessari per poter qualificare, la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, come attività connessa, produttiva di reddito agrario; si doveva tenere conto della potenza nominale complessiva (200 Kw), della collocazione dell’impianto (integrato o meno), del volume d’affari derivante dall’attività agricola e degli ettari di terreno utilizzato per l’esercizio delle attività agricole.
    In assenza del requisito di “connessione”, l’agenzia ha chiarito che, per la quota di reddito eccedente i detti limiti, trovano applicazione le regole “ordinarie” in materia di reddito d’impresa, dovendo procedere con la determinazione del reddito per contrapposizione tra ricavi e costi.
    Con espresso riferimento all’Irap, l’agenzia conferma che le imprese agricole che producono energia elettrica e calorica oltre i limiti prescritti dal citato comma 423, devono assolvere l’imposta con l’aliquota ordinaria pari al 3,9%, in luogo di quella ridotta (1,9%), che resta applicabile alle attività rientranti nel reddito agrario e, di conseguenza (circ. 20/E/2016), alla produzione e cessione di energia che resta al di sotto dei limiti individuati dal citato comma 423, dell’art. 1, legge 266/2005.
    Il valore della produzione netta può essere determinata anche con un criterio forfetario (25% dei corrispettivi registrati e/o soggetti a registrazione), aggiungendo a tale valore l’ammontare delle retribuzioni per il personale dipendente, i compensi assegnati ai collaboratori coordinati e continuativi e quelli occasionali, nonché l’ammontare degli interessi passivi, mentre per la produzione eccedente, la base imponibile ai fini Irap deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni, di cui agli articoli 5 e 5-bis, d.lgs. 446/1997, in relazione alla forma giuridica rivestita dal produttore agricolo.
    L’indicazione deve essere coordinata, pertanto, con l’ulteriore novità introdotta dal comma 70, dell’art. 1, della Stabilità 2016, che ha comportato l’eliminazione di ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole (lettera d) nell’art. 3, del d.lgs. 446/1997, istitutivo del tributo regionale (Irap) e l’abrogazione del comma 1, dell’art. 45, del decreto Irap, che fissava all’1,9% l’aliquota per il comparto dei produttori agricoli e assimilati.
    Infatti, non devono ritenersi più soggetti passivi del tributo per il 2016, con il venir meno anche del versamento degli acconti per tale periodo d’imposta, i soggetti che esercitano un’attività agricola nei limiti indicati dall’art. 32 del TUIR, le cooperative agricole e i loro consorzi che forniscono servizi nel comparto della selvicoltura e delle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all’art. 8, d.lgs. 227/2001, e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’art. 10, dpr 601/1973, ai quali si rendeva applicabile l’aliquota ridotta pari all’1,9%, compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrante nei limiti indicati in precedenza, anche se qualificabili come “attività connesse”, sempre che la stessa sia assorbita dal reddito agrario.
    Il tributo e gli acconti restano dovuti, invece, per le attività agrituristiche (aliquota del 3,9%), per le attività di allevamento eccedenti i limiti imposti dalla lettera b), comma 2, dell’art. 32 del Tuir (terreno insufficiente a produrre almeno ¼ dei mangimi) e per le attività connesse, di cui all’art. 56-bis del Tuir (produzione eccedentaria di vegetali in serra, forniture di servizi e attività di manipolazione e trasformazione di prodotti diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale biennale, di cui alla lettera c), comma 2, dell’art. 32 del Tuir. Italia Oggi - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata) 
     

     


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