Nel processo tributario obbligo attestare la conformità del documento analogico detenuto


  • Attestazione rilasciabile dal difensore, alternativamente, in sede di elencazione degli allegati o in un documento a parte

    Con il recente decreto correttivo definito l’obbligo, posto in capo al difensore e nell'ambito del processo tributario, di attestare la conformità del documento analogico detenuto.

    Attestazione rilasciabile dal difensore, alternativamente, in sede di elencazione degli allegati o in un documento a parte.

    Il comma 1 dell’art. 16 del decreto correttivo, come licenziato nei giorni scorsi in via definitiva dal Consiglio dei ministri, è intervenuto anche in materia di contenzioso tributario, di cui al d.lgs. 546/1992, in ossequio al principio fissato dalla lett. b), comma 1 dell’art. 19 della legge 111/2023, concernente la digitalizzazione del processo tributario telematico.

    Il provvedimento interviene sul secondo periodo del comma 5-bis dell’art. 25-bis del d.lgs. 546/1992, in tema di conformità dei documenti analogici, e concerne la questione relativa all’attestazione di conformità da rilasciare, a cura del difensore, sui documenti cartacei, finalizzata a scongiurare l’inutilizzabilità dei detti documenti ai fini probatori.

    Non si tratta, quindi, della nota attestazione di conformità del ricorso, di cui all’art. 20 del d.lgs. 546/1992, ma di quella relativa ai documenti utilizzati dal difensore in assenza della quale, ai sensi del novellato comma 5-bis dell’art. 25-bis del processo tributario, il giudice adito non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata, nel fascicolo telematico, la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.

    La modifica, infatti, riguarda il citato comma 5-bis e la parola inserita nel secondo periodo, “originale”, è sostituita dal decreto correttivo con la locuzione “documento analogico detenuto dal difensore” con la conseguenza, evidente, che il difensore resta obbligato ad attestare la conformità del documento cartaceo posseduto, come consegnato dalla parte ma senza onere di verificare l’originale.

    Si ricorda, innanzitutto, che nel corso di un incontro con la stampa specializzata, sul tema, il Ministero dell’economia e delle finanze (videoconferenza del 5 febbraio 2025) ha sostenuto che l'attestazione di conformità è richiesta non solo se il difensore detiene l'atto o il documento in originale o in copia conforme, ai sensi del comma 1 dell’art. 25-bis ma anche nelle diverse ipotesi di atti e documenti non originali formati su supporto analogico in suo possesso (si citava, per esempio, il caso di trasmissione da parte del cliente di fatture, contratti e quant’altro), poiché le modifiche introdotte nel dlgs 546/1992 si pongono in diretta attuazione del quadro normativo concernente l'efficacia probatoria delle copie informatiche di documenti analogici depositati telematicamente.

    Quindi, con la modifica, da una prima interpretazione delle disposizioni richiamate, si riteneva che la parola “originale” potesse prevedere l’obbligo di attestazione della conformità a cura del difensore soltanto se lo stesso fosse materialmente in possesso dell’originale e non le copie del documento, nelle ulteriori considerazioni che l’obbligo interveniva con riferimento ai ricorsi notificati dal 2/09/2024 ed esclusivamente per i documenti depositati in formato .pdf dei quali il difensore (o il contribuente) possiede l’originale cartaceo.

    Dalla relazione illustrativa emerge che l’intervento correttivo risulta finalizzato a confermare, innanzitutto, l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico dallo stesso detenuto, con la conseguenza che il giudice non potrà tenere conto degli atti e documenti cartacei, depositati in modalità digitali, se sprovvisti di tale attestazione.

    Dal punto di vista operativo, quindi, la modifica introdotta al secondo periodo del comma 5-bis dell’art. 25-bis indicato, prevede che il difensore si deve limitare ad attestare la conformità dei documenti cartacei, ovvero analogici, che gli sono consegnati dal cliente senza essere gravato dell’onere di verifica dell’originale, con la conseguenza, quindi, che il difensore, chiamato a scansionare in formato .pdf il documento su supporto cartaceo ai fini del corretto deposito telematico, si deve preoccupare di attestare esclusivamente l’esatta corrispondenza tra il documento analogico, come consegnato dalla parte, e quello che il difensore deposita nella piattaforma digitale del processo tributario.

    Posto quanto indicato, si ritiene che la detta attestazione di conformità debba avvenire in ossequio alle disposizioni sul Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al dlgs 82/2005 e con due possibili e alternative modalità:  la prima, in sede di elencazione degli allegati, con utilizzo di una formula con la quale il difensore dichiara gli allegati conformi all’originale analogico disponibile presso il suo studio, ai sensi dell’art. 25-bis del dlgs 546/1992 o, in alternativa, con la predisposizione di un documento ad hoc e aggiuntivo che includa la formula di attestazione della conformità. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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