Nel "Decreto Agosto" introdotta una rivalutazione dei beni d'impresa discrezionale


  • Possibile ottenere effetti fiscali con il pagamento di una imposta sostitutiva contenuta

    Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni indicati nel bilancio al 31/12/2019 per taluni soggetti Ires anche soltanto ai fini civilistici. Con il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3% (e del 10% per la riserva in sospensione), da versare in un massimo di tre rate (anziché due, come previsto nella bozza) è possibile ottenere la rivalutazione anche ai fini fiscali a partire dal 2021, con esclusione degli effetti su plusvalenze e/o minusvalenze (dal 2024).

    Il dl 104/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/08/2020 n. 203 propone la rivalutazione dei beni d’impresa, in deroga a quanto sancito dall’art. 2426 c.c. per i soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell’art. 73 del D.P.R. 917/1986 ovvero per le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività.

    Dal richiamo normativo del comma 1, dell’art. 110 del dl 104/2020 restano esclusi, invece, altri soggetti tra cui gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato e le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

    La rivalutazione è possibile per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali e riguarda beni d’impresa e partecipazioni, di cui alla legge 342/2000 presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2019 con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività d’impresa (cosiddetti “immobili merce”).

    Il riallineamento dei valori delle partecipazioni (e della riserva in sospensione) può essere eseguito anche dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi internazionali, di cui al regolamento (CE) 1606/2020 e del Consiglio del 19/07/2002.

    La rivalutazione risulta da iscrivere nel bilancio successivo quindi quello, per i soggetti con esercizio coincidente con quello solare al 31/12/2020 e può essere eseguita anche distintamente per singolo bene ma con obbligo di annotazione nel libro inventari e nella nota integrativa al detto bilancio.

    La novità, vera e propria, è che la rivalutazione in oggetto ha un costo contenuto poco giacché l’imposta sostitutiva, al fine di tenere conto dei maggiori valori anche fiscalmente, è fissata nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili.

    E’ possibile, per come emerge dal tenore letterale del citato art. 110 (comma 4, in particolare), che il maggior valore attribuito sia riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, naturalmente con il pagamento dell’imposta sostitutiva, o soltanto ai fini civilistici, in tal caso senza la necessità di versare alcunché.

    Sebbene il vantaggio fiscale dell’operazione sia soprattutto riferibile ai beni ammortizzabili, la rivalutazione ai fini dell’imposizione diretta e dell’imposta regionale (Irap) ha effetto quasi immediatamente poiché il maggior valore può essere riconosciuto già a decorrere dall’esercizio successivo a quello di riferimento nel quale la rivalutazione è stata eseguita, quindi, per i soggetti “solari”, già dal 2021.

    Se gli effetti fiscali decorrono già dall’esercizio successivo, per quanto riguarda le plusvalenze o minusvalenze, il comma 5, dell’art. 110 del dl 104/2020 dispone che “nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee dall’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”.

    Pertanto, è chiaramente disposto che, nel caso di cessione o di assegnazione o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (2024), il valore delle plusvalenze e minusvalenze è determinato tenendo conto esclusivamente del costo non rivalutato.

    Infine, viene disposto (comma 6) che le imposte sostitutive, sia quella relativa alla rivalutazione dei beni che quella di affrancamento del saldo attivo, devono essere versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite al periodo d’imposta nel quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi, a regime, giugno/luglio 2021) mentre le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi, con possibilità di compensazione, ai sensi del d.lgs. 241/1997. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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