Nel 2025 si amplia la platea dei contribuenti che possono applicare il regime forfetario.


  • Innalzata la soglia di lavoro dipendente o assimilato a euro 35.000

    Grazie alla novità introdotta dalla recente legge di bilancio, a partire dal 1° gennaio 2025, il regime forfettario resta precluso ai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato in misura superiore alla soglia di 35.000 euro, anziché di 30.000 euro.

    La legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha incrementato, infatti, la soglia di redditi di lavoro dipendente e assimilato rilevante ai fini dell’accesso al regime forfetario.

    Per effetto della modifica alla causa ostativa, di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, infatti, per il 2025, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il limite previsto è innalzato da 30.000 a 35.000.

    È evidente che la nuova soglia permette un ampliamento della platea dei beneficiari del regime agevolato giacché, per esempio, un contribuente già in regime forfetario nel 2024, può mantenere il regime agevolato anche nel 2025 anche nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nel 2024, risultino superiori a 30.000 euro, purché inferiori a 35.000 euro.

    L'Agenzia delle entrate (circolare n. 10/E/2016 § 2.3), ha precisato che, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario; di conseguenza, se si desidera applicare il regime nel 2025, si deve far riferimento alla cessazione avvenuta nel 2024.

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto anche una agevolazione contributiva per i nuovi forfetari e, con il comma 186 dell’art. 1, inserito nell’ambito dei vari passaggi parlamentari, ha previsto che i soggetti, che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli artigiani o commercianti, possono ottenere una riduzione temporanea contributiva nella misura del 50%: detta riduzione è attribuita per trentasei mesi, è applicabile dai contribuenti in regime forfetario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote.

    Si ricorda che per determinare la soglia per l’applicazione del regime non risulta rilevante l’ammontare del fatturato ma quello relativo agli incassi effettivi, con la conseguenza che risultano rilevanti anche gli incassi avvenuti nel corso del 2024 ma riferibili a fatture emesse nel corso del 2023 come, per il 2024, non rilevano le fatture emesse nel 2024 che saranno incassate nel 2025.

    I contribuenti in possesso delle condizioni per applicare il regime forfetario possono optare per il regime ordinario (Iva e dirette) ai sensi del comma 70 dell'art. 1 della legge 190/2014 ma il vincolo, per chi opera in "regime ordinario" è triennale; il citato vincolo triennale non opera, però, per i soggetti in "contabilità semplificata" in quanto i due regimi sono entrambi naturali.

    Il regime forfetario non può essere applicato, ai sensi del comma 57 dell’art. 1 della legge 190/2014, in presenza dell’esercizio di un’attività d'impresa o di arti o professioni e "contemporaneamente" di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del Tuir) poiché la compresenza di un reddito da forfettario e un reddito da partecipazione è incompatibile e non deve sussistere già al momento di assunzione della partita Iva.

    Rispetto al possesso di partecipazioni in s.r.l. (trasparenti o non trasparenti) o in associazioni in partecipazione, la causa ostativa opera al ricorrere "congiunto" del controllo diretto o indiretto della società e dell’esercizio, da parte della società, di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

    Il controllo di s.r.l. è stabilito in base ai criteri definiti dall'art. 2359 commi 1 e 2 c.c., tenendo conto, nell'ambito delle persone interposte, dei familiari di cui all'art. 5 comma 5 del Tuir (circ. 9/E/2019 § 2.3.2) e risulta configurabile rispetto a partecipazioni pari al 50% (circolare 9/E/2019, § 2.3.2, risposte nn. 108/2019, 118/2019, 122/2019, 151/2019 e 162/2019) e al 49% del capitale della società (risposta n. 126/2019) e, in presenza di partecipazioni di minoranza, quando il socio in regime forfetario risulta l'unico o il principale fornitore della s.r.l. (controllo “di fatto”) sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della società (risposte nn. 501/2019, 397/2019, 398/2019, 334/2019).

    La riconducibilità, diretta o indiretta, dell'attività della s.r.l. a quella individuale del contribuente, infine, è ritenuta sussistente se ricorrono cumulativamente l’inclusione in una medesima sezione “Ateco” delle due attività (da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati ma considerando le attività effettivamente esercitate) e se il contribuente forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi (tassati con imposta sostitutiva) alla s.r.l., direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2019 § 2.3.2). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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