L'Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari degli immobili efficientati con il superbonus


  • Si tratta di immobili con rendite basse o assenti

    Dalla fine del mese di marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare le lettere di compliance finalizzate a stimolare l’aggiornamento catastale degli immobili efficientati e che hanno fruito del superbonus.

    Si tratta della prima fase che riguarda gli intestatari di immobili privi di rendita o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per gli interventi edilizi.

    Si ricorda, innanzitutto, che l’Agenzia delle Entrate, con un preciso provvedimento (n. 38133/2025), in attuazione dei commi 86 e 87 dell’art. 1 della legge 213/2023, ha stabilito le modalità di consegna degli inviti per l’aggiornamento dei dati catastali degli immobili che hanno fruito, in seguiti agli interventi edili eseguiti, della detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.

    Peraltro, con una recente risposta (Q.T. n. 5-03532), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si tratta di un obbligo ma di un invito a sanare la posizione catastale degli immobili posseduti da determinati contribuenti e che, almeno nella prima fase, i destinatari sono quelli che hanno eseguito interventi di efficientamento sulle unità immobiliari fruendo del superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, e che in Catasto sono prive di rendita o iscritte con valori di modesta entità, rispetto al valore degli interventi eseguiti.

    Le lettere di compliance sono state già definite e sono, quindi, pronte per l’invio che inizierà prima della fine del corrente mese di marzo raggiungendo, come detto, quei proprietari con immobili, collocati sul territorio nazionale, in possesso di rendite inadeguate; le comunicazioni, peraltro, sono anche consultabili nell'area riservata del sito ufficiale all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it nella sezione relativa al Cassetto fiscale > L'Agenzia scrive.

    Nel rispetto dei contenuti indicati nel provvedimento sopra richiamato, gli inviti, indirizzati ai proprietari delle unità immobiliari, contengono i riferimenti al codice fiscale del contribuente e al codice atto e, all’interno, sono indicati, necessariamente gli identificativi degli immobili (comune, catasto, sezione, foglio, mappale e subalterno).

    L’Agenzia delle Entrate, quindi, con la detta comunicazione invita il contribuente a verificare, anche con l’aiuto di un professionista abilitato, se la natura degli interventi realizzati comporti la necessità di presentare la dichiarazione di aggiornamento, regolarizzando spontaneamente la propria posizione, oppure, in alternativa, in presenza di un adempimento non dovuto, invita lo stesso proprietario a fornire tutti gli elementi utili e tutta la eventuale documentazione a supporto, utilizzando il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando, in particolare, la categoria “Istanze e comunicazioni ipotecarie catastali” e l’oggetto “Compliance Catasto”, indicando il codice atto nella “Descrizione”.

    L’Agenzia delle entrate, in chiusura delle comunicazione in commento, avvisa che, in caso di inadempimento, la stessa è legittimata a eseguire sopralluoghi e a effettuare gli aggiornamenti d’ufficio, i quali comportano, inevitabilmente, l’irrogazione di una sanzione e il recupero delle spese necessarie all’adempimento in commento, ai sensi del comma 277, dell’art. 1 della legge 244/2007, come determinati in attuazione del comma 339 dell’art. 1 della legge 311/2004.

    Come indicato nel provvedimento dell’agenzia richiamato in apertura, che ha definito le modalità di trasmissione e i contenuti delle comunicazioni, i proprietari, che sono venuti a conoscenza delle informazioni comunicate dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare la propria posizione, e quindi sanare tutte le omissioni eventualmente presenti, presentando la dichiarazione DOCFA, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del dm 701/1994.

    Al contrario, chi non eseguirà il detto aggiornamento catastale sarà sanzionato, anche in virtù del richiamato art. 60 del regolamento approvato con il dpr 1142/1949,  ai sensi dell’art. 31 del rdl 652/1939, con una multa quantificabile da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro. (riproduzione riservata)


     

     

     


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