L'Agenzia delle Entrate precisa l'estensione dell'agevolazione per il rimpatrio di docenti e ricercatori


  • Per fruire della detassazione figli e unità immobiliare abitativa

    Per i docenti e i ricercatori che rientrano in Italia, l’estensione dell’esclusione da tassazione del 90% degli emolumenti percepiti, resta condizionata dalla presenza di figli minori o a carico, anche in affido preadottivo, presenti nel periodo di imposta in cui gli stessi eseguono il versamento dell’onere di ingresso. Per il rispetto dell’acquisto di una unità abitativa, la sottoscrizione di un preliminare non integra il presupposto per l’estensione del regime di tassazione agevolato.

    Così l’Agenzia delle entrate che, con la circolare 17/E di ieri, è intervenuta sull’opzione per l’estensione degli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e dei ricercatori, di cui all’art. 44 del dl 78/2020, come modificato dal comma 763, dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022).

    L'art. 44 del dl 78/2010 prevede, in presenza di determinate condizioni, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia e l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente, ai sensi dell'art. 2 del dpr 917/1986, nel territorio dello Stato. 

    Ai sensi del comma 3-quater dell'art. 44 citato, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), rientrati in Italia entro il 31/12/2019 e che sono stati residenti in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il suddetto periodo possono accedere al regime di favore (a sostegno, Agenzia delle Entrate, risposta n. 207/2019).

    L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore trasferisce la residenza fiscale sul territorio italiano e nei sette periodi d’imposta successivi, purché permanga la residenza in Italia, nel caso di contribuenti con un figlio minorenne a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di futuri proprietari di almeno una unità immobiliare residenziale.

    Nel caso di docenti o ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d’imposta in cui lo stesso diventa residente e nei dieci periodi d’imposta successivi e con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d’imposta in cui lo stesso diventa residente sul territorio e nei dodici periodi d’imposta successivi.

    Si ricorda (circolare 17/E/2017) che l’agevolazione è riservata a docenti e ricercatori destinati a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia, che sono laureati e che sono stati residenti all'estero non in maniera occasionale, che hanno svolto attività di docenza o ricerca all'estero per due anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del dpr 917/1986 (Tuir) e che svolgono in Italia attività di docenza e ricerca.

    Il comma 763, dell'art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), inserendo i commi 5-ter e 5-quater, all'art. 5 del dl 34/2019, ha introdotto la facoltà, per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, di richiedere l’estensione della durata del regime agevolativo, di cui all'art. 44 del dl 78/2010, mediante assolvimento di un preciso adempimento.

    Per effetto delle modifiche, è quindi possibile prolungare il suddetto periodo a otto, undici e tredici anni, in presenza di condizioni legate alla presenza di uno o più figli minorenni o all'acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia.

    Nel documento di prassi, quindi, (§ 3) si precisa che il requisito della presenza di almeno un figlio e/o di tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento, senza tenere conto della successiva raggiunta maggiore età dei figli, che nel caso di acquisto dell’unità abitativa il termine dei diciotto mesi deve essere calcolato con il calendario comune (versamento il 10/02/2022, acquisto casa entro e non oltre il 9/08/2023) e che la sottoscrizione del preliminare non è sufficiente a integrare il necessario presupposto.

    L’agenzia (provvedimento n. 102028/2022) ha definito le modalità di esercizio della facoltà, subordinando l'accesso, da parte dei lavoratori dipendenti, alla presentazione di un'apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione; per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31/12/2021, la presentazione deve essere effettuata entro il 27/09/2022 e, entro gli stessi termini, deve essere eseguito il versamento, mediante delega “F24”, dell'onere di ingresso variabile (5% o 10%).

    Infine, ai fini del calcolo dell’importo da versare (circ. 17/E/2022 § 6) si deve fare riferimento ai redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     


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