Ai fini del superamento del test di non commercialità, in presenza di svolgimento di più attività di interesse generale, gli Enti del Terzo settore dovranno considerare le stesse globalmente, se posseggono caratteristiche omogenee tra loro sotto il profilo strutturale e funzionale.
Si tratta di valutare elementi oggettivi come la presenza di entrate e costi promiscui, l’utilizzo di locali o risorse comuni, l’impiego condiviso di personale dipendente e la sussistenza di un collegamento funzionale tra le stesse attività.
Così l’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare collocata sul sito istituzionale avente ad oggetto i chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS), di cui al d.lgs. n. 117/2017, pur trattando anche alcune disposizioni sull’impresa sociale, di cui al d.lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale), e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
La circolare, come detto, presentata nella modalità di bozza in consultazione, fornisce i primi chiarimenti sulla disciplina tributaria degli enti del terzo settore (ETS) dopo il placet della Commissione europea (comfort letter), il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 marzo 2025 e l’approvazione del d.lgs. n. 186/2025 che hanno, di fatto, dato il via libera all’applicazione, a partire dal prossimo 1° gennaio, all’applicazione delle norme fiscali introdotte nel Codice del Terzo settore.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha analizzato le tipologie delle attività esercitabili (attività di interesse generale, quelle diverse e le raccolte dei fondi) e ha confermato (§ 1.2) che uno dei presupposti fondamentali per l’acquisizione e il mantenimento della qualifica e per la conseguente fruizione delle agevolazioni è il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione.
Le disposizioni di natura fiscale introdotte dal codice e condizionate al via libera dell’Ue sono applicabili a partire dal prossimo 1° gennaio ma per gli enti che hanno l’esercizio sociale a cavallo, per esempio 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026, le dette disposizioni potranno essere applicate solo a partire dall’1° luglio 2026.
Come indicato nell’art. 79 del d.lgs. n. 117/2017 rientrano nella specifica disciplina tributaria gli aspetti relativi all’ambito soggettivo di applicazione, i criteri di non commerciabilità delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, e la qualificazione tributaria degli ETS, come enti non commerciali o come enti commerciali; le disposizioni non si rendono applicabili agli enti espressamente esclusi dalla qualifica di ETS, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del CTS.
Per non considerare commerciale un’attività di interesse generale, l’importo spettante all’ente, composto dal corrispettivo dovuto dall’utente e dagli eventuali contributi pubblici assegnati, non deve superare i costi effettivi sostenuti dallo stesso ente, da intendersi come tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle attività di interesse generale, non rientrando tra i costi effettivi, di cui al comma 2 dell’art. 79 del CTS, quelli figurativi.
Nel caso di svolgimento di più attività di interesse generale, ai fini del superamento del test di non commercialità, le stesse dovranno essere considerate globalmente se le stesse posseggono caratteristiche omogenee tra loro, sotto il profilo strutturale e funzionale; possono essere considerati indici di omogeneità la presenza di entrate o di costi promiscui, l’utilizzo di locali o risorse comuni, l’impiego di personale condiviso, la sussistenza di un collegamento funzionale che renda unitario lo svolgimento delle dette attività mentre possono essere considerati caratteri di disomogeneità l’appartenenza delle attività a diverse sezioni dei codici ATECO o la tenuta di una contabilità separata per singola attività (prestazioni sanitarie e agricoltura sociale).
Le raccolte fondi, per essere ritenute escluse dall’imposizione tributaria devono essere effettuate in ambito di iniziative occasionali, la raccolta deve avvenire in relazione a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e i beni ceduti devono essere di modico valore; se l’ETS assume la qualifica di ente commerciale, le dette entrate sono assoggettate a tassazione con i criteri del reddito d’impresa, di cui agli articoli 55 se seguenti del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e se la raccolta avviene con cessione di beni e servizi a fronte di corrispettivi e in via sistematica, l’attività deve considerarsi commerciale.
Poste particolari indicazioni sui criteri di non commercializzazione delle attività svolte da determinati enti, l’Agenzia delle Entrate elenca, infine, una serie di attività da considerarsi oggettivamente di natura commerciale (beni nuovi, somministrazione pasti, erogazioni di gas e energia, organizzazione di viaggi e soggiorni e quant’altro) e ricorda la novità legislativa di esenzione da tassazione dei redditi immobiliari utilizzati per le attività di interesse generale dalle organizzazioni che utilizzano volontari. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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