Il CPB 2025/2026 tiene conto delle modifiche intervenute per la determinazione del reddito degli autonomi


  • Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze, redditi di partecipazione, corrispettivi percepiti per cessione della clientela o di elementi immateriali e il costo del lavoro incrementale determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

    Il concordato preventivo biennale del 2025/2026 tiene conto delle recenti modifiche introdotte, a decorrere dal 2024, in materia di reddito di lavoro autonomo, con la conseguenza che, durante i periodi in cui il patto risulta efficace, il saldo tra plusvalenze e minusvalenze, redditi di partecipazione, corrispettivi percepiti per cessione della clientela o di elementi immateriali e il costo del lavoro incrementale determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

    Come disposto dal comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n. 13/2024, il reddito di lavoro autonomo deve essere determinato considerando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986.

    Il detto reddito, quindi, è determinato quale  differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

    Per il calcolo della proposta per il biennio 2025-2026, il reddito di lavoro autonomo dichiarato, relativo al periodo d'imposta 2024, deve essere rettificato considerando i componenti indicati nel comma 1 dell’art. 15 d.lgs. n. 13/2024; le plusvalenze vanno sottratte e le minusvalenze aggiunte e il reddito così ottenuto è indicato al rigo “P04”.

    La logica perseguita dal legislatore è quella di escludere dalla “proposta” di concordato quelle componenti reddituali “non” tipicamente riconducibili all'attività propria dell'artista o del professionista in quanto correlate a fattori esterni (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024 § 3.1).

    Il d.lgs. n. 108/2024 ha introdotto ulteriori componenti, si ritiene in modo tassativo, con l’inserimento della lett. b-bis) al comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n. 13/2024, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini del concordato preventivo biennale (Cpb); si tratta dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale, di cui al comma 1-quater dell’art. 54 del T.U.I.R..

    La differenza tra le plusvalenze e le minusvalenze, i redditi di partecipazione e i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali determina, quindi, una corrispondente variazione del reddito proposto e sul reddito così determinato deve essere calcolata l’imposta dovuta, ai sensi del comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 13/2024.

    La conseguenza, quindi, è che le dette plusvalenze, minusvalenze nonché i corrispettivi da cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi da partecipazione andranno a impattare sul reddito concordato ma soltanto nel caso in cui le stesse si realizzino.

    L'imponibilità di tali componenti deve intendersi, peraltro, implicitamente confermata dal principio di onnicomprensività, come definito dal comma 1 dell'art. 54 del D.P.R. 917/1986, come sostituito a cura della lett. b), comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 192/2024) ma la detta lettura risulta conforme a quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026.

     

    Per quanto detto, quindi, le voci di natura straordinaria indicate andranno ad influire sul reddito proposto (per ciascuna annualità 2025 e 2026), nel caso in cui si siano concretamente realizzate con la conseguenza, per esempio, che se nel 2025 si determina una plusvalenza in seguito alla cessione di un bene strumentale, questa deve essere aggiunta al reddito proposto incrementando lo stesso; il reddito di lavoro autonomo così determinato, infatti, concorre alla formazione del reddito complessivo nelle annualità d'imposta 2025 e 2026.

    L'art. 13 del d.lgs. n. 81/2025 ha anche introdotto la nuova lett. b-ter) all’art. 15 del d.lgs. n. 13/2024 al fine di inserire ulteriori componenti da rettificare ai fini del concordato preventivo, come la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del d.lgs. 216/2023; la detta disposizione si rende applicabile, però, a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2025/2026.

    Si ricorda, infine, che per effetto di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 15, il reddito concordato non può risultare inferiore a 2.000 euro e che, per le società semplici e per i soggetti trasparenti ed equiparati, di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986, il detto importo minimo deve essere ripartito tra i soci e associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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