Il concordato preventivo biennale (CPB) cessa in caso di scioglimento della società


  • Variazione del 30% sul reddito concordato prima delle integrazioni

    Il concordato preventivo biennale (CPB) cessa per lo scioglimento della società personale, causa il venir meno della pluralità dei soci, e conseguente trasformazione in ditta individuale.

    Per determinare la decadenza dal CPB, inoltre, il calcolo della variazione del 30% deve essere riferito al reddito concordato prima delle integrazioni.

    Così l’Agenzia delle Entrate nelle due risposte (FAQ) pubblicate lo scorso 7 gennaio sul sito istituzionale, nell’apposita sezione, aventi a oggetto le cause di cessazione e di decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB).

    Nel primo quesito è stato evidenziato che, in una società in nome collettivo composta da due soci, nel corso del settembre 2025 uno dei due aveva ceduto la sua quota all’altro e, venendo a mancare la pluralità dei soci, con atto notarile la società si era necessariamente trasformata in una ditta individuale, a partire dal medesimo mese di settembre 2025 con apertura di nuova posizione Iva.

    Con riferimento alla detta trasformazione, da società di persone a ditta individuale, l’Agenzia delle Entrate, in un documento di prassi datato (circolare n. 54/E/2002) aveva già  precisato che “si è dell’avviso che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni” (a conferma, circolare n. 229/E/2008).

    L’agenzia, però, ha chiarito che la trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, implica lo scioglimento della società e, quindi, la cessazione del patto con il Fisco.

    Infatti, nel caso in cui in una società di persone venga meno la pluralità dei soci e l’attività venga proseguita solo dal socio superstite, attraverso l’apertura di nuova partita Iva, l’agenzia ritiene che si realizzino quelle modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito all’accordo, in quanto la proposta è riferita a una realtà economica radicalmente diversa da quella risultante in conseguenza alla operazione straordinaria che costituisce la ragione di quanto sancito dall’art. 21 del d.lgs.13/2024.

    Il secondo quesito, invece, riguardava la presenza di potenziali errori incidenti sulla determinazione del reddito concordato, ai sensi del d.lgs. 13/2024, con la conseguenza che era necessario comprendere come doveva essere determinata la soglia del 30%, oltre la quale si determina la decadenza dal patto, ai sensi dell’art. 22 del citato d.lgs. 13/2024.

    Sul tema, peraltro, l’Agenzia delle entrate era già intervenuta nel corso del 2025 (FAQ del 15/12/2025 n. 1) anche con un ulteriore documento di prassi (circolare n. 9/E/2025 § 1.11) con i quali aveva precisato che si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, sia necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

    L'Agenzia delle Entrate, quindi, ricorda i contenuti dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024 che, nel disciplinare le cause di decadenza dall’accordo, include tra queste il caso in cui, a seguito di modifica o di integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

    Per rendere più comprensibile la precisazione, l’agenzia presenta un semplice esempio, in linea con una interpretazione letterale delle disposizioni indicate e in piena coerenza sistematica, confermando, in conclusione, che il calcolo della variazione del 30% deve essere riferito al reddito concordato prima delle integrazioni.

    Nell’esempio proposto, l’agenzia presume un reddito proposto e accettato pari a 150 con la presentazione, successiva all’adesione al patto, di una dichiarazione dei redditi integrativa finalizzata alla correzione di errori commessi in quella originaria; il reddito proposto sulla base dei nuovi dati corretti viene determinato in un valore pari a 200.

    Di conseguenza, calcolando la differenza tra il reddito concordato (pari a 150) e il reddito calcolato sulla base dei dati corretti (pari a 200), emerge una differenza di reddito di 50 e, pertanto, si determina la decadenza dal concordato giacché la variazione del reddito (pari a +50) supera il limite del 30% sul reddito concordato ovvero il 30% di 150 pari a 45. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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