Erogazioni liberali al fair value per gli Enti non commerciali (ETS)


  • OIC licenzia il principio contabile per la contabilizzazione delle poste

    Le erogazioni liberali ricevute dagli enti del Terzo settore devono essere contabilizzate al fair value. Quelle vincolate, inoltre, devono essere iscritte nell’attivo patrimoniale utilizzando come contropartita una riserva del patrimonio netto, mentre quelle condizionate devono essere rilevate, sempre nell’attivo dello stato patrimoniale, ma utilizzando, come contropartita, una voce di debito.

    L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha predisposto una bozza, attualmente in consultazione, del principio contabile OIC X con l’intento di disciplinare i criteri necessari per la predisposizione dei documenti di bilancio di bilancio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) degli enti del Terzo settore, nonché indicare la corretta rilevazione e valutazione di talune fattispecie peculiari per il comparto degli enti non commerciali.

    La bozza del principio contabile ad hoc per gli enti del Terzo settore (ETS) è stata predisposta tenendo conto della specifica normativa di redazione dei bilanci, giacché nel corso del 2020, l’OIC ha ricevuto l’incarico dal ministero dell’economia e della finanza, sentito il dicastero del lavoro e delle politiche sociali, di valutare le problematiche contabili connesse all’applicazione del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), riferito agli enti appartenenti al terzo settore (ETS).

    Il documento, nella parte dispositiva, contiene i postulati di bilancio, l’analisi delle erogazioni liberali, la corretta imputazione delle quote associative e le indicazioni in presenza di svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ed è completato con quattro appendici nelle quali vengono riportati gli schemi di stato patrimoniale, le informazioni obbligatorie da indicare nella relazione di missione e le definizioni del decreto che ha approvato gli specifici schemi.

    Si segnala, innanzitutto, che, per quanto concerne le erogazioni liberali ricevute, le stesse devono essere iscritte al fair value alla data di acquisizione e, se sono vincolate devono essere iscritte nell’attivo con una contropartita nella voce di patrimonio netto vincolato (AII3), come riserva vincolata destinata a terzi, ovvero nella voce precedente (AII2), come riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali e deve essere rilasciata alla voce A4 (erogazioni liberali) del rendiconto gestionale, in proporzione all’esaurimento del vincolo, mentre quelle condizionate devono essere iscritte nell’attivo con contropartita la voce nel passivo (D5) destinata ai debiti per le erogazioni liberali condizionate.

    Le erogazioni diverse sono da collocare nella voce erogazioni liberali (A4) del rendiconto gestionale, le transazioni a valore simbolico devono essere trattate come erogazioni liberali e i proventi del 5 per mille possono trovare la propria collocazione nella voce generica (A5) se non sono attribuiti a progetti specifici ovvero devono essere trattati alla stessa stregua delle erogazioni vincolate, se attribuibili a progetti specifici e, quindi, con una destinazione ben precisa.

    Con riferimento alle quote sociali e agli apporti dei soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio, OIC nel principio in commento stabilisce che le somme devono essere iscritte in una voce di patrimonio netto (AI – Fondo dotazione dell’ente) nel caso in cui quote e apporti siano relativi alla dotazione iniziale e nella voce di ricavo (A1 – Proventi da quote associative e apporti dei fondatori) negli altri casi, come quello relativo al versamento della quota annuale; i detti proventi, peraltro, devono essere rilevati nel rendiconto gestionale tenendo conto del principio di cassa ovvero nell’esercizio in cui sono ricevuti e/o dovuti.

    Per quanto concerne le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, gli enti del Terzo settore, ai fini della determinazione del valore d’uso, devono tenere conto dell’approccio semplificato indicato dall’OIC 9 (Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali) al fine di rilevare puntualmente le perdite di valore durevoli; le eventuali svalutazioni, peraltro, devono essere contabilizzate in una specifica voce denominata “svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali” da aggiungersi in una specifica area del rendiconto gestionale.

    Nella bozza resta ancora da indicare su quali bilanci devono essere applicati i detti principi, tenendo conto, però, che un ente del terzo settore può applicare il principio contabile in commento anche retrospetticamente, ai sensi dell’OIC 29, oppure applicare il principio contabile al valore delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, effettuando una rettifica al saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso o applicare il principio prospetticamente, a partire dall’esercizio in corso, se risulta impraticabile o eccessivamente oneroso determinate l’effetto cumulato pregresso del mutamento del principio. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

    Pistoia