Definiti i codici tributo per la maggiorazione di IRES e IRAP per banche e assicurazioni


  • Il differimento della deducibilità delle quote di taluni componenti negativi di reddito impatta sulla determinazione delle basi imponibili.

    Pronti i codici tributo per il versamento della maggiorazione degli acconti IRES e IRAP per banche, enti creditizi in genere e imprese assicuratrici.

    Per i detti soggetti, il differimento della deducibilità delle quote di taluni componenti negativi di reddito impatta sulla determinazione delle basi imponibili.

    Con la risoluzione n. 38/E dello scorso 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, con la delega modello "F24", i maggiori acconti dovuti ai sensi del comma 20 dell’art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025).

    Si ricorda, innanzitutto, che ai sensi del citato comma 20, sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d'imposta dovuti per effetto degli obblighi di ricalcolo definiti dal comma 19 dell’art. 1 della medesima legge di bilancio, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 (per i soggetti solari, quindi, con riferimento ai periodi d’imposta 2025 e 2026), in sede di esecuzione dei versamenti, non è possibile effettuare la compensazione "orizzontale" nel modello di delega "F24", ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 ma nemmeno quella "verticale" (o interna), che interviene nell'ambito dello stesso tributo, di cui al comma 3 dell’art. 4 del D.L. 69/1989.
    Per poter effettuate tempestivamente il versamento, tramite il modello di delega "F24", degli importi relativi ai citati maggiori acconti, l’agenzia ha emanato il necessario documento di prassi (risoluzione 6 giugno 2025 n. 38/E) con la quale ha istituito i relativi codici tributo.

    I commi da 14 a 20 del citato art. 1 della legge di bilancio 2025 hanno disciplinato, ai fini della determinazione delle basi imponibili di IRES e IRAP, per i soggetti indicati, il differimento della deducibilità, dai periodi d’imposta indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di taluni componenti negativi di reddito; le disposizioni richiamate hanno anche disciplinato gli effetti sulla determinazione degli acconti per i periodi d’imposta interessati dal differimento.

    In ossequio alle disposizioni contenute nel citato comma 20, posta la disapplicazione delle disposizioni dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e del comma 3 dell’art. 4 del dl 69/1989 convertito, al fine di poter consentire l’esecuzione dei versamenti, la risoluzione indicata ha istituito i seguenti codici tributo specifici: “2007”, denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, “2008”, denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; “3881”, denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207” e “3882”, denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Nella delega modello F24, i codici “2007” e “2008” devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” mentre i codici tributo “3881” e “3882” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

    Per i codici “2007” e “3881”, in caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” e “rateazione/mese rif.” devono essere valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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