Concordato preventivo biennale con adesione condizionata all'assenza di debiti tributari e contributivi


  • Con debiti oltre 5.000 euro il contribuente non può aderire alla proposta

    Nell’ambito dell’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), gli operatori sono chiamati anche ad eseguire numerose verifiche propedeutiche all’adesione, per la possibile presenza di debiti amministrati dall'Agenzia delle Entrate o contributivi posti a carico del contribuente.

    Per l’adesione al patto, relativamente al biennio 2025/2026 si deve tenere conto, quindi, della consistenza dei debiti alla data del 31 dicembre 2024.

    Premesso che, in linea di principio, i potenziali fruitori dell’accordo con il Fisco sono i "contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato", ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 13/2024, si evidenzia che possono avvalersi del concordato, sia i soggetti IRPEF, sia i soggetti IRES, posta l’assenza di debiti tributari e contributivi per una consistenza superiore a 5.000 euro.  

    Si evidenzia, infatti, che con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi o, quantomeno, deve aver estinto gli stessi debiti entro il termine per l'adesione al concordato, a condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

    La soglia, quindi, deve essere assolutamente verificata dai professionisti delegati alla compilazione dei modelli o dagli stessi contribuenti con una puntuale ricognizione presso le varie agenzie e istituti previdenziali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate riscossione, Inps e quant’altro) nell’ulteriore considerazione che la soglia tiene conto della posizione debitoria del contribuente nel suo complesso, quindi tenendo conto sia dei debiti tributari, sia dei debiti contributivi, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 13/2024.

    Relativamente all’assenza di debiti, di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, l’Agenzia delle entrate (circolare n. 18/E/2024) ha confermato, in piena aderenza al dettato normativo, che non concorrono alla formazione del limite indicato i debiti che sono stati oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, ma in tale ultimo caso fino a decadenza dei relativi benefici, in ossequio alle disposizioni applicabili di volta in volta.

    Stante il fatto, poi, che le disposizioni prevedono che la verifica della situazione debitoria deve essere eseguita con riferimento all’anno precedente ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta di concordato, l’agenzia ritiene che il contribuente, che ha intenzione di aderire alla proposta di concordato per i periodi d’imposta 2025 e 2026, debba procedere con una verifica della consistenza alla data del 31 dicembre 2024.

    Inoltre, se il contribuente vuole aderire alla proposta di concordato deve rimuovere la causa ostativa all’accesso procedendo con l’estinzione del debito almeno per la quota che risulta eccedente la soglia dei 5.000 euro, eseguendo la sistemazione, si ribadisce anche parziale, prima della data di accettazione della proposta dell’accordo; quindi, se, grazie al correttivo, aderisco il 25 settembre 2025 (prima del termine ultimo, come previsto dal correttivo, del 30 settembre 2025) entro la medesima data devo aver ridotto l’ammontare dei debiti, come indicati, al di sotto della soglia dei 5.000 euro. 

    E’ stato chiarito, inoltre, che per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate si devono intendono i debiti derivanti dalla notifica di atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, atti di recupero dei crediti di imposta, avvisi di liquidazione, avvisi di rettifica e liquidazione) conseguenti alle attività di controllo e di liquidazione effettuati dagli uffici e di cartelle di pagamento, concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 nonché dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972.

    Si deve trattare, comunque, di debiti che scaturiscono dalla notifica degli atti appena indicati e che, alla data del 31 dicembre 2024 (per adesione al concordato biennale 2025/2026) sono diventati definitivi sulla base di una sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione, restando irrilevanti i debiti per i quali, alla medesima data (31/12/2024), i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione non sono spirati o il contenzioso risulta ancora pendente.

    Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione, sempre che sia rispettato il relativo piano e per il quale non si sia concretizzata la decadenza dalla rateazione, in data anteriore alla data di accettazione della proposta. 

    Infine, per quanto concerne gli atti impositivi, conseguenti all’esecuzione di attività di controllo, non rilevano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti che al 31 dicembre 2024 sono stati oggetto di uno degli istituti definitori o di una definizione agevolata e che abbiano in corso un valido, quanto puntuale, pagamento rateale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) 


    Pistoia