Bar e ristoranti con doppia chiusura di cassa


  • Se l'attività si conclude dopo la mezzanotte si rende necessaria una chiusura e una riapertura del registratore di cassa

    Bar e ristoranti con doppia chiusura di cassa serale se i clienti si intrattengono oltre la mezzanotte. Per l’Agenzia delle entrate, in caso di chiusura dell’esercizio oltre le ore 24:00, al fine della corretta imputazione dei corrispettivi giornalieri e della relativa liquidazione dell’Iva, soprattutto quando siamo a cavallo del periodo di liquidazione, è utile eseguire una prima chiusura entro la fine della giornata e una successiva apertura per il giorno successivo.

    L’Agenzia delle entrate non transige, nella risposta fornita nel corso del 6° Forum dei Commercialisti, e si allinea alle indicazioni di un provvedimento datato.

    Preliminarmente (si veda Italia Oggi, 19/11/2022) si evidenzia che molti locali notturni ma anche ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie e quant’altro, fino al 31/12/2019 (30/06/2019 per i commercianti con volume d’affari riferibile al 2018 superiore a 400.000 euro) certificavano i corrispettivi incassati con l’emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 12 della legge 413/1991.

    Il legislatore, più tardi, ha introdotto l’obbligo la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi del comma 1, dell’art. 2 della legge 127/2015, posti taluni esoneri, con la possibilità, dall’1/01/2021, ai sensi del comma 2 dell’art. 140 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), anche per coloro con volume d’affari inferiore alla citata soglia (400.000 euro), di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di esecuzione della operazione, invece che nel termine ordinario di dodici giorni.

    I contribuenti, ai tempi del registratore di cassa tradizionale, dovevano chiudere la serata, stampare il riepilogo giornaliero, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 23/03/1983, e annotare l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri con la conseguenza che il riepilogo di chiusura, la data di registrazione dei corrispettivi e l’ammontare complessivo giornaliero erano totalmente allineati.

    E’ stato chiesto, quindi, se si ritenesse possibile, in alternativa alla chiusura e alla riapertura, procedere con l’emissione del report di chiusura anche dopo la mezzanotte, nel quale dovrebbero essere indicati tutti gli incassi eseguiti dall’apertura alla chiusura (oltre le 24:00) con invio del relativo flusso telematico sempre oltre la detta chiusura ma con registrazione contabile degli stessi corrispettivi alla data di invio del detto flusso telematico che, quindi, avviene nel giorno di chiusura e non in quello di apertura. Per esempio, il ristorante, il bar o la pizzeria che, aprendo alle ore 18:00 del 12/11/2022 (sabato) e chiudendo alle ore 02:00 del 13/11/2022 (domenica), invia il flusso dopo le ore 02:00 del 13/11/2022 con contabilizzazione dei corrispettivi in tale ultima data (13/11/2022).

    L’Agenzia delle entrate non ha convalidato il detto atteggiamento, innanzitutto perché ha ricordato che la norma richiamata ovvero l’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 544/1999 riguarda gli esercenti attività di intrattenimento e non tutti coloro che svolgono commercio al minuto ed attività assimilate; per tali contribuenti non vi sono dubbi.

    In effetti, l’agenzia ha già precisato (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 506/2019) che "i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria.

    Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale." (a sostegno, anche la risposta n. 535/2019 con specifico riferimento alle attività di intrattenimento).

    In merito alle altre attività, cui la circolare n. 12/E/2016 ha esteso l’applicazione della norma richiamata, viene ricordato che nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 2016 (provvedimento. 182017/2016 con successive modifiche ed integrazioni), si è evidenziato come i «dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione> dell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi– versione 7 – giugno 2020”.

    Pertanto, in presenza di una chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, anche al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva, con particolare riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione, l’Agenzia delle entrate ritiene utile eseguire due chiusure, una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura e una il giorno successivo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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