Adempimento collaborativo ancor più appetibile in relazione alle possibili future modifiche


  • Detrazione del 65% per il sostegno alle start up con bonifico parlante

    Si studia uno “scudo fiscale” sugli anni passati destinato ad accelerare e potenziare l’adesione da parte delle piccole e medie imprese (P.M.I.) all'istituto dell'adempimento collaborativo.

    E diritto alla detrazione Irpef del 65% della somma investita nelle start-up innovative coincidente con l’esecuzione del bonifico parlante.

    Questi, in estrema sintesi, i contenuti di due risposte (Q.T. n. 5-05188 e 5-05189), a specifici quesiti posti a cura di alcuni onorevoli in sede di Commissione IV° Finanze, fornite dall’Amministrazione Finanziaria.

    Il quesito posto dagli onorevoli interroganti nasce dalle dichiarazioni rese dal vice ministro Leo circa la possibile introduzione di una nuova e maggiore premialità per le imprese che aderiscono alla nota “cooperative compliance” (adempimento collaborativo).

    Il regime in commento, com’è noto, è disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del d.lgs. n. 128/2015, integrati e modificati dal d.lgs. n. 221/2023 e dal d.lgs. n. 108/2024 e consente di instaurare con l'Agenzia delle Entrate un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione.

    Attualmente, l’adesione consente, inoltre, di accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo sull'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali e non si rendono applicabili le sanzioni amministrative ai contribuenti che comunicano all'agenzia i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o del decorso delle relative scadenze fiscali, tramite la procedura abbreviata di interpello preventivo o mediante la specifica comunicazione di rischio, a condizione che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato nella comunicazione e fuori dai casi di violazioni caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. 128/2015 128/2015).

    È prevista l'esclusione della rilevanza penale del fatto di reato di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 del d.lgs. 74/2000, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'agenzia prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o del decorso delle relative scadenze fiscali, tramite la procedura abbreviata di interpello preventivo o la specifica comunicazione di rischio, e i soggetti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare alcuna garanzia per i rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette.

    Nel caso di adesione, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo Iva, l'esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi del detto tributo eseguiti su richiesta del rappresentante del gruppo e i termini di decadenza dall'accertamento sono ridotti di due anni nei confronti dei contribuenti con un Tax control framework (Tcf) certificato da professionisti indipendenti.

    Nonostante le dette principali premialità, nella risposta in commento, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che è attualmente allo studio del Governo una serie di ulteriori e maggiori premialità tra cui quella relativa all’introduzione di uno “scudo fiscale”, anche attraverso una rateizzazione del carico fiscale, per gli anni trascorsi, nell’ottica di un rinnovato rapporto Fisco-contribuente e di una stabilizzazione del gettito erariale.

    La seconda risposta, invece, concerne la fruizione della detrazione pari al 65% ai fini Irpef per i contribuenti che investono nel capitale delle start-up innovative e, in particolare, sull’incertezza circa il momento di fruizione del citato beneficio fiscale giacché il provvedimento interministeriale del 28 dicembre 2020 richiama, ai fini della detta individuazione, la data di deposito della delibera di aumento di capitale o la data di conversione delle obbligazioni convertibili mentre, per la verifica del plafond de minimis, è prevista la presentazione di una istanza ad hoc da parte dell’impresa beneficiaria, attraverso la piattaforma informatica e prima dell’esecuzione dell’investimento.

    Tenendo conto che la lett. d) del comma 2 dell’art. 31 della legge n. 193/2024 ha integrato il D.M. 28 dicembre 2020 richiamato, introducendo una regola speciale per gli investimenti in convertendo, è stato precisato che la maturazione del diritto alla detrazione non può che coincidere con l’esecuzione del bonifico parlante eseguito dall’investitore, a prescindere dalla data di effettivo aumento del capitale sociale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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