Terminata la tregua estiva con il Fisco


  • Scaduta il 4 settembre la sospensione dei termini

    Per i commercialisti un periodo post-ferie molto intenso anche per la mera ricostruzione del nuovo calendario fiscale, che deve necessariamente tenere conto, sia dei provvedimenti di proroga, sia dei comunicati stampa delle Entrate, pubblicati anche nel corso del mese di agosto.
    Innanzitutto, terminata, con lunedì 4 settembre, la sospensione estiva (ex lege) concessa ai contribuenti per le richieste del Fisco, sia per i pagamenti delle somme dovute a seguito dell’invio degli avvisi bonari, conseguenti ai controlli automatici o formali, come prescritto dal comma 16, dell’art. 7-quater, dl 193/2016, convertito nella legge 225/2016, sia per la presentazione e la documentazione e le informazioni chiesti dalle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli riferibili alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica o nel corso delle procedure di rimborso ai fini Iva (pausa dal 1° agosto al 4 settembre).
    Con un comunicato dello scorso 2 agosto, l’Agenzia delle entrate ha concesso maggior tempo, fino al prossimo 2/10/2017, per rispondere alle richieste di documentazione, derivanti dai controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015.
    Entro il medesimo termine, inoltre, è possibile rispondere alle comunicazioni delle Entrate per correggere errori, con particolare riferimento alle comunicazioni inviate dall’agenzia nei mesi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio e riferite a varie tipologie di reddito, per il periodo d’imposta 2013, nonché relative ai dati degli studi di settore, presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2015.
    Sempre entro il prossimo 2 ottobre è possibile presentare le istanze di adesione per la voluntary-bis e, nel medesimo giorno, scade il termine per l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui all’art. 11, dl 50/2017 (“Manovra correttiva”); si evidenzia, su tale ultimo adempimento (si veda ItaliaOggi, 8/08/2017), che la procedura di adesione, a parte la problematica inerente alle delibere comunali, non è così semplice, poiché la domanda deve essere presentata in via telematica, ma con la necessaria valutazione, ricognizione dei dati e la corretta determinazione dell’ammontare dovuto.
    Nel frattempo si inseriscono, oltre alle attività di ordinaria amministrazione, i termini per gli adempimenti per le imprese della grande distribuzione commerciale e per le grandi imprese di servizi che devono inviare, in via telematica, i dati dei corrispettivi delle cessioni dei beni e /o dei servizi riguardanti il mese di agosto 2017 (commi 430 e 430-bis, legge 311/2004 e provvedimento Entrate del 12/03/2009), nonché la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (adempimento per il quale si auspica celermente l’abrogazione) relativi alle cessioni e agli acquisti di beni e prestazioni di servizi intracomunitari eseguiti nel mese precedente (INTRA mensile), l’invio telematico dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, relative al secondo trimestre 2017, sia per i soggetti mensili che trimestrali, e il cosiddetto “spesometro”, di cui si attende da tempo la formalizzazione della proroga, preannunciata dal ministero dell’economia (MEF).
    La categoria respira, invece, per l’invio dei modelli dichiarativi, poiché con il dpcm 26/07/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28/07/2017 n. 175, sono stati prorogati i diversi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti (ex modello 770/2017); il nuovo termine, infatti, è unico per tutti i modelli ed è stato fissato al prossimo 31 ottobre. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)
     


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