Società cooperative, bilanci come le micro-imprese


  • Niente costo ammortizzato per i prestiti sociali

    Per i “prestiti sociali” delle cooperative non si deve utilizzare la valutazione al “costo ammortizzato”. Possibile utilizzo, invece, dello schema di bilancio per le micro-imprese, in attesa di un ripensamento del ministero dello sviluppo economico sulle indicazioni fornite, sempre se, in calce allo stato patrimoniale, sono riportate le informazioni peculiari richieste dalle disposizioni civilistiche e speciali.
    Queste alcune delle indicazioni più significative inserite nel documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), area principi contabili e valutazione, fortemente voluto dai consiglieri delegati Raffaele Marcello e Andrea Foschi, e validato da alcune centrali cooperative, rubricato “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs. 139/2015”, del mese di maggio 2017, che fornisce le linee guida per la redazione dei bilanci degli enti mutualistici, dopo le modifiche intervenute con il d.lgs. 139/2015 e ai principi contabili nazionali (si veda ItaliaOggi, 25 e 27/04/2017).
    Il documento interviene su quattro tematiche peculiari delle cooperative, come gli schemi di bilancio da utilizzare, l’impatto della soppressione dell’area straordinaria nella determinazione dei “ristorni” e dell’imputazione delle spese di ricerca e pubblicità al patrimonio netto e sulla misurazione del “prestito sociale”.
    Schemi di bilancio. Il tema è scottante dopo che, recentemente, il ministero dello sviluppo economico (Mise) ha inoltrato una nota, ai revisori delle cooperative, dove invitava questi ultimi a verificare che la redazione dei bilanci fosse stata fatta con utilizzo degli schemi diversi da quelli destinati alle micro-imprese, di cui all’art. 2435-ter c.c., pur avendone i requisiti, al fine di indicare nei documenti tutte le informazioni peculiari richieste dalle disposizioni vigenti (compagine sociale, ristorni, prevalenza e quant’altro).
    Il documento in commento, invece, auspicando una retromarcia del ministero su tale indirizzo, evidenzia che lo schema delle micro-imprese non è vietato per le cooperative e, quindi, è applicabile, come peraltro ammesso anche dallo stesso dicastero.
    In questa fase, però, si suggeriscono due alternative: redigere il bilancio nella forma abbreviata o redigere il bilancio nel formato destinato alle micro-imprese, inserendo in tal caso e in calce allo stato patrimoniale, tutte le informazioni richieste, apparendo tale atteggiamento già prudenziale e rispettoso delle disposizioni vigenti.
    Costi pluriennali. L’eliminazione dalle immobilizzazioni immateriali dei costi di ricerca e pubblicità, alla stessa stregua della contabilizzazione delle azioni proprie e della correzione di errori, può portare all’erosione del patrimonio netto, nelle sue specifiche componenti.
    Il documento evidenzia che se, per effetto delle nuove previsioni, come introdotte dal d.lgs. 139/2015, devono essere utilizzate riserve divisibili, non emergono particolari problematiche, mentre se vengono intaccate le riserve indivisibili e/o il capitale, l’organo amministrativo deve porre particolare attenzione.
    Infatti, nel primo caso deve essere ricostituita la riserva indivisibile con l’impossibilità di distribuire dividendi e/o ristorni fino alla totale ricostituzione, nel secondo caso non è necessario assumere i provvedimenti in caso di riduzione, ai sensi degli articoli 2446 e 2482-bis c.c. (e 2447 e 2482-ter c.c.), ma il capitale deve permanere, almeno nell’entità minima corrispondente al valore delle quote possedute dai soci.
    Ristorni. L’eliminazione della sezione straordinaria, dai bilanci del 2016, comporta l’annacquamento, inevitabile, dell’area gestionale tipica, con la conseguenza che, ai fini della determinazione dell’avanzo di gestione, da utilizzare anche per l’assegnazione dei ristorni, vera essenza e rappresentazione dello scambio mutualistico tra soci e cooperativa, è alto il rischio di eseguire un’assegnazione non corretta.
    Il documento, che si allinea al recente intervento del ministero dello sviluppo economico (nota 29/03/2017), invita l’organo amministrativo a depurare dal calcolo dei ristorni le componenti “eccezionali” di natura extra-gestionale, tenendo conto, nell’effettuazione del calcolo, che parte dall’utile netto di bilancio, del saldo positivo dei valori degli elementi di entità e/o incidenza eccezionali allo scambio mutualistico (plusvalenze da trasferimenti di azienda e rami di azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali e plusvalori derivanti dall’acquisizione di immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.
    Prestiti sociali. Tra le recenti novità del d.lgs. 139/2015 vi è stata l’introduzione, per crediti, debiti e titoli di debito, della valutazione al “costo ammortizzato” che tiene conto, nell’imputazione, sia del fattore temporale che dei costi accessori (costi di transazione, condizioni di mercato e quant’altro”.
    Dopo una disamina estremamente puntuale, il documento pone in evidenza che il prestito sociale non possiede una scadenza prefissata, non presenta costi di transazione e spese di istruttoria, nonché oneri ulteriori per perizie o quant’altro e, pertanto, lo stesso non deve essere valutato utilizzando il criterio del costo ammortizzato. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI.(riproduzione riservata)
     


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