Possibile ripartizione in dieci rate del credito da bonus edilizi ceduto


  • Prestiti bancari a favore delle imprese garantite da SACE

    Possibile rateizzare il credito derivante dall’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle quattro o cinque rate previste in precedenza, per i crediti ceduti con comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 31 ottobre. Prestiti bancari a favore delle imprese edili collocate sul territorio italiano garantiti da SACE per gli interventi che fruiscono del superbonus.

    Queste due delle novità introdotte dal D.L. 176/2022 (decreto “Aiuti-quater”), che ha avuto il via libera dalla Camera e che deve essere convertito entro il prossimo 17 gennaio, concernenti la gestione dei bonus edilizi, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020.

    Con l’art. 9 del dl 176/2022, il legislatore è intervenuto, infatti, sugli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020 apportando alcune modifiche propedeutiche al mantenimento della detrazione nella misura del 110%, al ridimensionamento della stessa al 90% ma anche al rilancio delle cessioni, da tempo bloccate.

    Si ricorda, innanzitutto, che l’art. 119 individua l’ambito applicativo del superbonus sulla base di criteri soggettivi e oggettivi, fissando la percentuale di detrazione al 110% fino al 31/12/2022 e facendo scendere la stessa nel 2023 al 90%, in determinati casi, nel 2024 al 70% e nel 2025 al 65%.

    Con le modifiche introdotte dall’art. 9 del dl 176/2022 si dispone che la riduzione dal 110% al 90% della misura della detrazione per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e per gli interventi sugli edifici con più unità accatastate, innescata a partire dall’1/01/2023 non si applica con gli interventi da CILA presentata entro 25/11/2022 e con delibera condominiale adottata entro il 24/11/2022, ovvero agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali risulti presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo alla data del 25/11/2022, ai sensi del comma 8-bis, dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e comma 2 del citato art. 9.

    La riduzione dal 110% al 90%, peraltro, non si applica alle unifamiliari (villette anche a schiera) per le spese sostenute fino al 31/03/2023 sempre se i lavori sono iniziati nel 2022 e se, alla data del 30/09/2022, gli stessi interventi risultavano eseguiti per almeno il 30%, mentre il superbonus, ridotto al 90%, è stato mantenuto anche per gli interventi iniziati successivamente all’1/01/2023, sempre su questa tipologia di immobili (villette), ma a favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento che utilizzano l’immobile come abitazione principale e che possiedono un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità indicate dal nuovo comma 8-bis.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (“quoziente familiare”).  

    È prevista la possibilità di eseguire cinque cessioni, in luogo di quattro, a favore di soggetti qualificati, con possibilità di utilizzare i crediti derivanti dalle cessioni dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, in dieci rate annuali di pari importo, se comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31/10/2022 e se i crediti risultano non ancora utilizzati.

    Quindi, nel caso di sconto in fattura è possibile cedere il credito al fornitore e successivamente effettuare ulteriori cinque cessioni (fornitore, qualunque soggetto, tre cessioni verso soggetti qualificati e, infine, correntisti non consumatori) mentre nel caso di cessione è possibile eseguire i cinque trasferimenti ma in modo diverso (qualunque soggetto, tre cessioni a soggetti qualificati e correntisti non consumatori).

    Pertanto, per poter fruire dell’utilizzo dei crediti d’imposta in dieci rate le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura devono essere state inviate il 31/10/2022 e i crediti d’imposta non devono essere ancora utilizzati, con la conseguenza che le disposizioni restringono il perimetro applicativo a quelli che non solo non sono stati ancora utilizzati in compensazione con la delega “F24” ma, dal dettato letterale, anche quelli che non sono stati oggetto di altra cessione; per poter utilizzare il credito in questa modalità, però, è necessario inviare telematicamente una specifica comunicazione, a cura del fornitore o del cessionario, sulla base delle modalità indicate da uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

    Si ricorda, infine, che la quota di credito non utilizzata nel corso dell’anno non potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata nei periodi d’imposta successivi e che è stata prevista la possibilità di erogare prestiti garantiti da SACE a favore delle imprese collocate sul territorio italiano, operanti nel comparto edile (ATECO 41), ma esclusivamente per gli interventi da superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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