Niente visto per la compensazione dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva sul TFR


  • Utilizzo anche per il pagamento delle ritenute fiscali riferite all’anno successivo

    Non è necessario il visto di conformità per compensare l’eccedenza di versamento dell’imposta sostitutiva del trattamento di fine rapporto (Tfr) anche se l’importo è superiore a 5 mila euro. Utilizzo, nei limiti, anche per il pagamento delle ritenute fiscali riferite all’anno successivo.

    Queste alcune indicazioni fornite con un documento di ieri, 23 febbraio, a cura della Fondazione studi consulenti del lavoro – Consiglio nazionale dell’ordine sul tema dell’utilizzo del credito relativo all’imposta sostitutiva versata sulla rivalutazione del fondo per trattamento di fine rapporto.

    La normativa, come si evince in apertura del documento, permette la compensazione verticale delle eccedenze dei versamenti di ritenute e di imposte sostitutive del 2023 anche nel periodo d’imposta successivo, il 2024; la possibilità è prevista dal comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. n. 445/1997.

    Sul tema sono emerse criticità, stante il fatto che i datori di lavoro che, non fruendo delle opportunità per il calcolo del tributo con il metodo previsionale, di cui al comma 4 dell’art. 11 del d.lgs. n. 47/2000 (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 68/E/2023), hanno versato l’acconto in misura pari al 90% di quello riferito al 2022.

    Per effetto di questo atteggiamento, i datori di lavoro hanno maturato consistenti crediti d’imposta e, quindi, si sono chiesti se, ai fini dell’utilizzo delle eccedenze, sia necessario presentare la dichiarazione sostituti (ex modello 770), apponendo il visto di conformità, quando l’ammontare eccede i 5 mila euro.

    La fondazione ripercorre la disciplina, analizza il documento di prassi citato e conclude, in definitiva, che l’eccedenza di versamento può essere scomputata anche dai successivi versamenti delle ritenute di qualsiasi tipo, peraltro anche relative ai periodi d’imposta successivi, e che non sussiste alcun obbligo di apposizione del visto, anche nel caso in cui l’ammontare compensato superi il livello fissato a 5 mila euro.

    Si ritiene, infatti, che l’eccedenza relativa al codice tributo “1712” sia scomputabile dai successivi versamenti delle ritenute, riferibili a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, il codice tributo da pagare e il codice tributo “1627” per gli importi a credito compensati.

    Infine, viene chiarito che, laddove la compensazione sia eseguita nel periodo d’imposta successivo con il codice “6781”, l’unico rischio emergente potrebbe essere quello riferibile alla possibilità di essere chiamati a comprovare che i crediti siano stati compensati internamente con la delega F24, se di ammontare superiore a 5 mila euro, e non invece siano riferibili ad altri crediti, per i quali sussiste l’obbligo del visto. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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