L'Iva indetraibile degli interventi edilizi diventa elemento di costo per il 110%


  • L'ammontare del tributo forma il costo complessivo dell'intervento

    L’IVA indetraibile costituisce un elemento di costo degli specifici interventi edilizi da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al superbonus del 110%.

    Con la risposta all’interpello oggetto del presente contributo (n. 118 del 15 marzo 2022) l’Agenzia delle Entrate, superando il precedente chiarimento (circolare 30/E/2020), ha precisato che, stante il tenore letterale delle disposizioni, l’IVA parzialmente non detraibile, ai sensi degli articoli 1919-bis19-bis.136-bis del D.P.R. 633/1972, “costituisce una componente di costo degli specifici interventi individuati dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al superbonus”.

    La risposta all’interpello in commento, però, conferma che trattandosi di disposizione di favore specifica, l’ambito di applicazione non è suscettibile di interpretazione analogica e, quindi, deve ritenersi limitato in concreto agli interventi rilevanti ai fini della detrazione maggiorata del 110% senza possibilità di ricomprendervi le detrazioni edilizie diverse, come l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate e quant’altro.

    La risposta citata, inoltre, fornisce chiarimenti anche in merito alle modalità di quantificazione della quota parte di IVA indetraibile da conteggiare ai fini del 110% nonché agli eventuali accorgimenti da adottare nel caso in cui il beneficiario opti per l’utilizzo indiretto della detrazione tramite sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, alternativamente all’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI).

    Nella disciplina per la determinazione del pro-rata, il diritto alla detrazione IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.

    Come indicato in precedenza, nel corso dell’anno, la detrazione è determinata provvisoriamente con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio da operare in sede di dichiarazione IVA annuale (Agenzia delle Entrate, circolare 17 maggio 2000 n. 98/E); in estrema sintesi, al momento del ricevimento della fattura agevolata con la detrazione maggiorata del 110%, l’IVA non detraibile è determinata soltanto in via del tutto provvisoria, poiché il pro-rata dell’anno non è stabilito puntualmente, applicando la percentuale di detrazione dell’anno precedente.

    In tal caso, se il soggetto passivo IVA, che riceve la fattura relativa all’intervento edile agevolato, a fronte di spese ammesse al 110%, intende optare per lo sconto in fattura, lo stesso dovrà calcolare questa opzione “solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto parziale)”.

    Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle entrate ha richiamato un documento di prassi datato (circolare 8 agosto 2020 n. 24/E § 7) con la quale era stato chiarito che, nel caso in cui il fornitore abbia applicato uno sconto parziale, il credito d’imposta deve essere determinato sull’importo dello sconto applicato e ha fornito un pratico esempio.

    Con particolare riferimento all’IVA indetraibile, “definitivamente determinata”, naturalmente in sede di dichiarazione IVA annuale, sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, risulta possibile fruirne successivamente e direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto (sul tema, Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2020 § 7).

    Concludendo, quindi, detta circostanza assume particolare rilevanza nei casi in cui il contribuente intenda optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

    Con riferimento, invece, all’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno ed effettivamente rimasta a carico, il beneficiario potrà fruire del 110% direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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