Eliminazione delle barriere architettoniche con il 110% anche con sismabonus


  • Possibile l'ottenimento dello sconto in fattura o la cessione del credito

    Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione maggiorata del 110% anche se gli interventi sono abbinati a quelli antisismici. Opzione per la cessione o lo sconto in fattura sempre possibile, al di là delle previsioni normative.

    Con l’art. 33 del dl 31/05/2021 n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31/05/2021 n. 129, che ha modificato il comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, è stato stabilito che gli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere "trainati" nel superbonus del 110% anche se effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di miglioramento sismico e, quindi, non soltanto se effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di efficienza energetica.

    Questo è l’ulteriore passo in avanti che il legislatore ha fatto relativamente ai detti interventi, eseguiti dal 1° gennaio scorso, in precedenza non inseriti nella disciplina in commento e collocati all’interno della lett. e), del comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir).

    Si tratta, in particolare, di tutti quegli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge specifica, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 della legge 104/1992.

    Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, attualmente, è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26/06/2012 e il 31/12/2021 o pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro per le spese sostenute successivamente ma per quelle sostenute dall’1/01/2021, sempre relative agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, destinate favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire anche della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), dopo il recente intervento della legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021).

    Per richiedere il 110% era inizialmente necessario che questi interventi fossero eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti) mentre con il comma 1, dell’art. 33 del dl 77/2021 la detta aliquota maggiorata si rende applicabile ai medesimi interventi, anche se effettuati a favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ma a condizione che siano eseguiti, come trainati, con quelli antisismici, di cui al comma 4, dell’art. 119 del dl 34/2020, che richiama gli interventi dei commi da 1-bis a 1-septies del medesimo art. 119, senza la necessità che sia ottenuta la riduzione della classe di rischio dell’edificio o il miglioramento della classe energetica.

    Non solo. Sebbene il comma 2 dell’art. 121 del dl 34/2020, che tratta l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo non richiami la lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir, non indichi tra i bonus cedibili tale agevolazione, l’Agenzia delle entrate (guida sulle agevolazioni per le persone con disabilità – maggio 2021), andando oltre il dettato letterale ha affermato che, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti (terzi soggetti o istituti di credito) del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

    Necessario, quindi, anche l’aggiornamento del modello e delle relative istruzioni relativo alla comunicazione per l’opzione, di cui agli specifici provvedimenti rispettivamente dell’8/08/2020 (n. 283847) e del 12/10/2020 (n. 326047), di modifica del precedente, che attualmente non prevedono alcun codice specifico. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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