Dal 18 gennaio scorso al via il contraddittorio obbligatorio generalizzato


  • Senza contraddittorio gli atti sono annullabili

    Dal 18 gennaio 2024, contraddittorio generalizzato obbligatorio a pena di automatica annullabilità dell’atto impositivo.

    Esclusi taluni atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni.

    Com’è noto il d.lgs. n. 219/2023 ha introdotto modifiche sostanziali alla legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) tra cui, tra le più importanti, quella concernente la disciplina del contraddittorio preventivo.

    Il nuovo art. 6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 30/12/2023 n. 219 e in vigore dal 18/01/2024, ha introdotto, per qualsiasi tributo, inclusi i tributi locali come l'IMU e ogni altra tipologia, salvo talune eccezioni indicate espressamente, l'obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.

    La norma è stata introdotta in seguito all’affermazione della Consulta, secondo cui, in presenza del frastagliato quadro legislativo, sarebbe stato necessario un intervento che garantisse "l'estensione del contraddittorio endo-procedimentale in materia tributaria" (Corte Costituzionale, sentenza n. 47/2023).

    Sulla base di quanto sancito dal comma 4 del citato art. 6-bis "l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere", non essendo ritenuto sufficiente il mero richiamo all'attività dei verbalizzanti, (sul tema, Suprema Corte di Cassazione n. 2239/2018).

    Si ricorda, inoltre, che il comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212/2000, secondo cui il contribuente, nei sessanta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione (Pvc), poteva presentare memorie difensive è stato abrogato dalla lett. o), comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 219/2023; l'abrogazione è evidente, si è resa necessaria proprio per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 212/2000, con conseguente assorbimento della norma indicata nel generale obbligo di contraddittorio.

    Di conseguenza, l'ente impositore ha l’obbligo di inviare preventivamente lo schema di provvedimento impositivo al contribuente in modo che quest’ultimo possa presentare le eventuali osservazioni nel passaggio tra la notifica del verbale e l’emissione dell'avviso di accertamento, a pena di annullabilità dell'atto, assegnando al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di controdeduzioni, con possibile richiesta di estrazione della copia degli atti.

    Il comma 2 dell'art. della legge 212/2000, dispone che il contraddittorio non sussiste per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, quindi in tale ultimo caso di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.

    L'annullabilità è da ritenere come automatico per la mancata instaurazione del contraddittorio e non è, quindi, altrettanto necessaria la dimostrazione che se il contraddittorio fosse stato instaurato, il procedimento avrebbe avuto un esito diverso, stante il fatto che il contraddittorio rappresenta una opportunità per il contribuente di far valere le proprie ragioni, permettendo all’ente impositivo di valutare con attenzione i peculiari elementi evidenziati con riferimento alla pretesa tributaria.

    Il nuovo impianto normativo, quindi, dispone che tutti i provvedimenti tributari che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, compresi quelli relativi ai tributi e alle tasse regionali, provinciali, comunali, dazi e diritti doganali, sovrimposte, addizionali e provvedimenti sanzionatori, devono essere sempre preceduti da un contraddittorio, peraltro correttamente sviluppato.

    Dalla ricezione dello schema di atto, il contribuente avrà a disposizione un termine di sessanta giorni per presentare proprie controdeduzioni; se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, quindi se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, detto ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per il contraddittorio.

    La novità, è di tutta evidenza, è di fondamentale importanza per l’intero procedimento accertativo, in quanto estende alla generalità degli accertamenti tributari le tutele praticabili nell’ambito del contraddittorio, stante il fatto che l’inadempimento, risulta censurabile in sede giurisdizionale come motivo di annullabilità dell’atto; sul punto si evidenzia l’art. 7-bis della legge 212/2000, di nuova introduzione, con il quale si dispone l’annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria per violazione di legge, ivi incluse le norme concernenti, appunto, la partecipazione del contribuente. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     

     

     

     

     


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