Cessione e sconto in fattura per le detrazioni degli interventi in edilizia libera senza vincoli


  • Attestazione e visto di conformità per gli altri se di ammontare maggiore a 10 mila euro

    Cessione e sconto in fattura liberi senza visto e attestazione di congruità dei prezzi per gli interventi in edilizia libera, a prescindere dall’entità della spesa. Limite dei 10 mila euro, invece, per le spese relative agli interventi diversi da quelli liberi, per i quali il contribuente deve ottenere le dette attestazioni.

    Dopo l’entrata in vigore della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) si complica la vita dei contribuenti, non tanto per l’identificazione dei termini per l’esecuzione dei lavori ma per la qualificazione degli stessi, soprattutto in relazione alla novità introdotta dal dl 157/2021, ora abrogato ma interamente trasfuso nella legge annuale, che impone l’ottenimento del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese, di cui al nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020, anche per i bonus ordinari.

    La prima criticità concerne la qualificazione dei lavori in edilizia libera che possono anche comportare, per esempio, la possibilità di ottenere il bonus mobili, se riguardanti interventi di manutenzione straordinaria, peraltro senza l’obbligo di ottenimento di un titolo abilitativo o di apertura di una pratica edilizia (SCIA o CILA).

    La norma, di cui al citato comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2021, stabilisce che il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (lett. a) e i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al comma 13-bis dell’art. 119 del dl 34/2020; le dette richieste, però, non si applicano alle opere classificate di “edilizia libera”, ai sensi dell’art. 6 del dpr 380/2001 o della normativa regionale e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi indicati dal comma 219, dell’art. 1 della legge 160/2019.

    Di conseguenza, il visto e l’attestazione di congruità delle spese devo essere sempre ottenuti quando gli interventi riguardano il bonus facciate o quanto riguardano interventi diversi anche ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus e altro) di ammontare superiore a 10 mila euro mentre la cessione e lo sconto in fattura restano liberi da questi vincoli quando si tratta di interventi di edilizia libera, di cui all’art. 6 del dpr 380/2001, che in genere non richiedono titoli abilitativi, o quelli di ammontare inferiore alla soglia dei 10 mila euro.

    Se appare piuttosto semplice individuare i sopra e sotto soglia (10 mila euro) non è altrettanto semplice individuare gli interventi in edilizia libera, dovendo quantomeno far riferimento a quelli individuati dal glossario delle opere (allegato al dm 2/03/2018) contenente l'elenco, sebbene non esaustivo, delle principali opere edilizie realizzabili in tale regime, ai sensi del comma 2, dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 222/2016.

    Quando siamo in presenza di interventi di edilizia libera, il contribuente deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non deve essere inviata a nessun ente ma che deve essere tenuta a disposizione per gli eventuali accertamenti, contenente l’indicazione della data di inizio lavori e della tipologia di interventi agevolabili; qualcuno ha ipotizzato, probabilmente a maggior garanzia, l’apposizione di una data certa ma, trattandosi di una mera autodichiarazione, si ritiene sufficiente che il modello fornisca le indicazioni richieste, risulti firmato e corredato da un documento di identità valido.

    Infine, si pone il problema se, per esempio, la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici risulti fruibile in presenza di interventi di edilizia libera; la risposta non può che essere affermativa, posto il rispetto degli adempimenti richiesti (fattura, bonifico, anche non parlante, e dichiarazione sostitutiva) giacché le disposizioni vigenti richiedono esclusivamente che l’acquisto dei detti beni sia abbinato a un intervento di manutenzione straordinaria e, per le singole unità, non di manutenzione ordinaria (per esempio, imbiancatura, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi, rifacimento di intonaci interni e altro) sebbene anche questi interventi di natura straordinaria, in determinati fattispecie, non richiedano l’apertura di una pratica (CILA o SCIA). Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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