SOPPRESSIONE IRAP PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Il comma 70 della Legge di Stabilità 2016 dispone l’abolizione dell’Irap per le attività agricole, di cui all’articolo 32 del DPR 917/1986 (TUIR).
La conseguenza è che, per individuare i soggetti esclusi dall’applicazione del tributo si deve far riferimento a quelle attività agricole rientranti nel reddito agrario, di cui al citato articolo, che erano assoggettate all’aliquota ridotta dell’1,9%.
Pertanto, continuano ad applicare il tributo, con aliquota ordinaria al 3,90%, anche i soggetti che esercitano le attività connesse, limitatamente alle dette attività (agriturismo, prestazioni di servizio, coltivazione in serra su superfici eccedenti il doppio del terreno, produzione di energia elettrica per la quota eccedente il reddito agrario e quant’altro).